Art. 5 
 
  1. Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente
decreto, i sindaci e i presidenti delle province interessati  operano
in qualita'  di  commissari  governativi,  con  i  poteri  derogatori
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di
cui all'art. 18, comma 8-ter, del  citato  decreto-legge  n.  69  del
2013. 
    Roma, 5 novembre 2013 
 
                                                Il Ministro: Carrozza