Art. 8 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  applicabili   a
decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  ad
eccezione dell'art. 2 che e' applicabile dal giorno successivo. 
  2. A decorrere dal sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione di cui al comma 1, non sono piu'  esperibili  procedure
di comunicazione del rinnovo di  validita'  della  patente  di  guida
difformi da quelle previste dal presente decreto. 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano  parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 15 novembre 2013 
 
                                         Il Capo Dipartimento: Fumero