L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle  assicurazioni
private e, in particolare, l'art.  109  che  istituisce  il  Registro
degli intermediari assicurativi e riassicurativi e  l'art.  110,  che
subordina  l'iscrizione  delle  persone  fisiche  nella  sezione  del
registro di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) o b),  al  possesso
di adeguate cognizioni e capacita' professionali,  accertate  tramite
una  prova  di  idoneita'  e  rimette  all'Istituto  il  compito   di
determinare con regolamento le modalita' di svolgimento  della  prova
valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,   concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed, in
particolare,  l'art.  23,  comma  3,  che  stabilisce  che  la  Banca
d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP (oggi IVASS) e la COVIP  sottopongono  a
revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di
regolazione da esse  adottati,  per  adeguarli  all'evoluzione  delle
condizioni del mercato e degli  interessi  degli  investitori  e  dei
risparmiatori; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente  la
disciplina   dell'attivita'   di   intermediazione   assicurativa   e
riassicurativa di cui al Titolo IX  del  Codice  delle  assicurazioni
private ed, in particolare, l'art.  9  che  disciplina  la  prova  di
idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A o B del RUI  e  l'art.  10
che dispone in merito alla Commissione esaminatrice; 
  Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al Regolamento
ISVAP n. 5 del 16 ottobre  2006,  in  considerazione  dell'esperienza
derivante dalla concreta applicazione della disciplina  dallo  stesso
recata; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche agli articoli 9 e 10 del Regolamento  ISVAP  n.  5  del  16
                            ottobre 2006 
 
  1. L'art. 9 del Regolamento ISVAP n.  5  del  16  ottobre  2006  e'
modificato come segue: 
    al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «e consiste  in  un
esame scritto ed in uno orale. Per le persone fisiche iscritte  nelle
sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti  alla  data
di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d'esame, la
prova d'idoneita' consiste in un esame scritto»; 
    al comma 4 le parole «L'esame scritto e' articolato in quesiti  a
risposta multipla e verte sulle  seguenti  materie»  sono  sostituite
dalle parole: «La prova di idoneita' consiste  in  un  esame  scritto
articolato in quesiti a risposta  multipla  e  verte  sulle  seguenti
materie»; 
    al comma 5 le parole  «l'esame  scritto»  sono  sostituite  dalle
parole: «la prova di idoneita'»; 
    al comma 5-bis le parole «l'esame scritto» sono sostituite  dalle
parole: «la prova di idoneita'»; 
    il comma 6 e' abrogato; 
    al comma 7 sono soppresse le  seguenti  parole:  «sia  nell'esame
scritto  che   nell'esame   orale.   I   candidati   che   sostengono
esclusivamente l'esame scritto ai sensi del comma 1 sono  considerati
idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta centesimi». 
  2. L'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 5  del  16  ottobre  2006  e'
modificato come segue: 
    al comma 3 le parole «dell'esame scritto» sono  sostituite  dalle
parole: «della prova di idoneita'» e le parole «degli esami scritti e
orali» sono sostituite dalle parole: «della prova di idoneita'».