Art. 3 Esame ed attestato di addestramento 1. La valutazione delle competenze acquisite dal frequentatore e' effettuata dal responsabile del corso ovvero dall'istruttore certificato, tramite un esame finale che garantisce la valutazione oggettiva del raggiungimento delle conoscenze e della capacita' di applicare i contenuti dell'indottrinamento. 2. Al superamento dell'esame a ciascun frequentatore viene rilasciato un attestato di addestramento conforme al modello riportato nell'allegato B), i cui estremi sono annotati, a cura dell'autorita' marittima di iscrizione, in calce al certificato di cui all'allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. 3. I marittimi di cui all'art. 1 del presente decreto sono comunque tenuti a soddisfare i requisiti relativi alla familiarizzazione prevista dall'art. 4 del presente decreto, nonche' a partecipare alle prove ed esercitazioni previste dalla normativa di maritime security.