Art. 8. Etichettatura 1. Tutte le forme di formaggio «Puzzone di Moena» / «Spretz Tzaori'», al momento della produzione, verranno inserite in apposite «fascere marchianti» che imprimeranno una o piu' volte sullo scalzo la dicitura in lingua italiana D.O.P. «Puzzone di Moena», che dovra' presentare dimensioni maggiori di qualunque altra eventuale scritta sul prodotto. Inoltre un apposito contrassegno indichera' il numero o codice di riferimento del Caseificio e il lotto di produzione. 2. Il formaggio puo' essere venduto a forma intera o porzionato; in ogni caso, all'emissione al consumo le forme intere, le confezioni, nelle varie tipologie, dovranno riportare la dicitura D.O.P. «Puzzone di Moena / Spretz Tzaori'» oppure una delle due separatamente «Puzzone di Moena» DOP o «Spretz Tzaori'» DOP., il numero o codice di riferimento del caseificio produttore, il lotto di produzione e l'eventuale indicazione della tipologia «stagionato» e/o «di malga», in quest'ultimo caso solo se ottenuto esclusivamente con latte di bovini in alpeggio. 3. Nella designazione e' vietata l'aggiunta di indicazione complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.