(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                            Etichettatura 
 
    1. Tutte le forme di  formaggio  «Puzzone  di  Moena»  /  «Spretz
Tzaori'», al momento della produzione, verranno inserite in  apposite
«fascere marchianti» che imprimeranno una o piu' volte  sullo  scalzo
la dicitura in lingua italiana D.O.P. «Puzzone di Moena», che  dovra'
presentare dimensioni maggiori di qualunque altra  eventuale  scritta
sul prodotto. Inoltre un apposito contrassegno indichera' il numero o
codice di riferimento del Caseificio e il lotto di produzione. 
    2. Il formaggio puo' essere venduto a forma intera o  porzionato;
in  ogni  caso,  all'emissione  al  consumo  le  forme   intere,   le
confezioni, nelle varie tipologie,  dovranno  riportare  la  dicitura
D.O.P. «Puzzone di Moena /  Spretz  Tzaori'»  oppure  una  delle  due
separatamente «Puzzone di Moena» DOP  o  «Spretz  Tzaori'»  DOP.,  il
numero o codice di riferimento del caseificio produttore, il lotto di
produzione e l'eventuale indicazione della tipologia «stagionato» e/o
«di malga», in quest'ultimo caso solo se ottenuto esclusivamente  con
latte di bovini in alpeggio. 
    3.  Nella  designazione  e'  vietata  l'aggiunta  di  indicazione
complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.