(Statuto-art. 1)
                               Art. 1. 
 
 
               Denominazione, natura giuridica e sede 
 
    1.  L'Universita'  per  Stranieri  "Dante  Alighieri",  con  sede
principale nella Citta' Metropolitana di Reggio Calabria, di  seguito
denominata "Universita'", fondata dal Comitato locale della  Societa'
Nazionale  "Dante  Alighieri"   e   sostenuta   dal   Consorzio   per
l'Universita' per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria,  e'
stata istituita, ai sensi delle norme vigenti in materia, con Decreto
del Ministro dell'Universita' e della Ricerca  17  ottobre  2007,  n.
504, "come universita' non statale legalmente riconosciuta,  istituto
di istruzione universitaria con ordinamento speciale". 
    2. L'Universita' e' autonoma  ai  sensi  dell'articolo  33  della
Costituzione, ha personalita' giuridica ed espleta la  sua  autonomia
didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e  disciplinare
secondo il  presente  Statuto  e  nel  rispetto  delle  leggi  e  dei
regolamenti sull'ordinamento universitario, in quanto compatibili con
la qualificazione giuridica di cui al precedente comma. 
    3. La vigilanza dello Stato sull'Universita'  e'  esercitata  dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.