(Statuto-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
            Il Consiglio di Amministrazione - Competenze 
 
    1. Il Consiglio di Amministrazione  ha  i  piu'  ampi  poteri  di
ordinaria e straordinaria  amministrazione  e  determina  l'indirizzo
generale programmatico dell'azione di governo  per  il  conseguimento
dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto.  Il  Consiglio,
al riguardo: 
      a)  delibera  l'approvazione  dello  Statuto  e   le   relative
modifiche con la maggioranza qualificata dei due  terzi,  sentito  il
Consiglio Accademico, che si esprime con la medesima maggioranza; 
      b)  delibera  il  Regolamento  Generale,  previo   parere   del
Consiglio Accademico; 
      c) delibera il Regolamento per l'amministrazione, la finanza  e
la contabilita'; 
      d) approva gli altri Regolamenti che il  presente  Statuto  non
attribuisca ad organi diversi. 
    2. Spetta, inoltre, al Consiglio di Amministrazione: 
      a)  approvare  il  documento   di   programmazione   strategica
dell'Universita',  sentito  il  Consiglio  Accademico,   nonche'   la
programmazione annuale e triennale del personale, tenendo conto della
sostenibilita' finanziaria della pianificazione cosi' approvata; 
      b) approvare il bilancio di previsione, annuale e pluriennale e
il conto consuntivo dell'Universita'; 
      c) eleggere e, nel caso previsto dall'art.  12,  ultimo  comma,
revocare il Rettore scelto tra i Professori universitari di ruolo  di
prima fascia, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei termini
e con le modalita' previste dal Regolamento per le elezioni; 
      d) deliberare la nomina o la revoca del  Direttore  Generale  e
degli altri dirigenti amministrativi a  conclusione  delle  procedure
all'uopo previste; 
      e) nominare, su proposta del  Rettore,  il  Coordinatore  della
Scuola di  Orientamento  ed  Alta  Formazione  in  lingua  e  cultura
italiane  per  stranieri,  nonche',  ove  previsto   dai   rispettivi
Regolamenti, i preposti agli altri Centri di Responsabilita'  o  alle
Strutture didattiche e di ricerca ad essi equiparati; 
      f) deliberare  in  ordine  all'organico  amministrativo  e,  su
proposta  del  Consiglio  Accademico,  riguardo  agli  organici   dei
docenti, dei ricercatori e dei collaboratori ed esperti  linguistici,
nonche' in ordine agli incarichi di docenza con  i  contratti  ed  il
trattamento economico da conferire per lo svolgimento  dell'attivita'
didattica; 
      g) deliberare in ordine ai criteri di selezione  del  personale
non docente; 
      h) deliberare annualmente, su  conforme  parere  del  Consiglio
Accademico, in merito alla istituzione,  attivazione  o  chiusura  di
Strutture didattiche e di ricerca, di scuole e dei relativi Corsi  di
studio; 
      i)  deliberare,  su  proposta  del  Presidente  del   Consiglio
medesimo e di intesa col Rettore e il Direttore  Generale,  il  Piano
triennale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti; 
      j)  deliberare  in  ordine  ai   componenti   degli   organismi
consultivi, di verifica e di disciplina, nei termini  previsti  dalle
norme del presente Statuto e dei rispettivi Regolamenti; 
      k) deliberare, su proposta del Rettore e sentito  il  Consiglio
Accademico, le modalita' di ammissione degli studenti,  tenuto  conto
dell'adeguatezza   delle   strutture   scientifiche,   didattiche   e
logistiche; 
      l) deliberare, sentito il Consiglio Accademico, in  materia  di
tasse e contributi a carico degli studenti e sulle borse di studio  e
di perfezionamento riservate a studenti e laureati  con  contratti  a
termine, indicando i criteri di selezione dei beneficiari; 
      m)  deliberare  le  indennita'  di  carica  di  Consiglieri  di
Amministrazione, Rettore, Pro-Rettore Vicario e preposti ai Centri di
Responsabilita' o alle Strutture didattiche  e  di  ricerca  ad  essi
equiparati; 
      n) approvare il Codice etico  dell'Universita',  previo  parere
del Consiglio Accademico; 
      o) determinarsi in ordine  alle  controversie,  alle  eventuali
proposte  transattive  e  anche  in  merito  alla   accettazione   di
donazioni, eredita' e legati; 
      p)  deliberare  l'assunzione  o  cessione   di   partecipazioni
finanziarie, nonche' l'affidamento a societa' di gestione e  istituti
di credito dell'amministrazione del patrimonio finanziario; 
      q) deliberare su tutti  gli  altri  provvedimenti  previsti  da
norme di legge, Statuto e Regolamenti.