(Statuto-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
                             Il Rettore 
 
    1. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti  il
Consiglio di Amministrazione, aventi diritto a voto, tra i professori
universitari di ruolo di prima fascia,  secondo  le  modalita'  ed  i
termini di cui al Regolamento per le elezioni. 
    2. Il Rettore dura in carica sei anni e non puo' essere rieletto;
dell'avvenuta elezione del Rettore e' data  tempestiva  comunicazione
al Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 
    3. Sovrintende a tutte le attivita'  scientifiche,  didattiche  e
formative  dell'Universita'   e   la   rappresenta   nelle   connesse
manifestazioni culturali e accademiche. 
    4. Convoca e presiede il  Consiglio  Accademico  ed  assicura  il
coordinamento   delle   sue   attivita'   con   il    Consiglio    di
Amministrazione. 
    5. Presiede la Commissione per il reclutamento ed il  merito  del
personale accademico e di ricerca. 
    6. Propone al  Consiglio  di  Amministrazione  la  nomina  tra  i
docenti di ruolo di  prima  fascia  a  tempo  pieno  del  Pro-Rettore
Vicario; nomina, ove previsto dai rispettivi Regolamenti, i  preposti
ai Centri di  Responsabilita'  ed  alle  Strutture  didattiche  e  di
ricerca ad essi equiparate. 
    7.  Assicura  l'esecuzione  delle  delibere  del   Consiglio   di
Amministrazione  in  materia  didattica  e   scientifica,   vigilando
sull'espletamento di dette attivita'. 
    8. Formula proposte  al  Consiglio  di  Amministrazione  inerenti
l'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'. 
    9. Disciplina l'organizzazione generale dei servizi  didattici  e
scientifici al fine di conseguire  l'ottimizzazione  delle  attivita'
svolte. 
    10. Esercita l'azione disciplinare sul corpo docente e di ricerca
e sugli studenti, avvalendosi del Collegio di disciplina ed irroga  i
provvedimenti consequenziali, ove di sua competenza. 
    11. Stipula convenzioni e contratti concernenti la didattica e la
ricerca,  previa  delibera  del  Consiglio  d'Amministrazione  e  del
Consiglio Accademico, secondo le rispettive competenze. 
    12.  Puo'  costituire  commissioni   e   comitati   con   compiti
consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza. 
    13. Qualora il Consiglio Accademico adotti con voto palese  ed  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti una motivata  richiesta  per
riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge, di norme statutarie
e dei Codici  etico  e  di  comportamento,  il  Rettore  puo'  essere
revocato dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole assunto
a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il  Consiglio  Accademico
non puo' presentare richiesta di revoca prima che siano trascorsi due
anni dall'assunzione del mandato rettorale.