Art. 12. Il Rettore 1. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, aventi diritto a voto, tra i professori universitari di ruolo di prima fascia, secondo le modalita' ed i termini di cui al Regolamento per le elezioni. 2. Il Rettore dura in carica sei anni e non puo' essere rieletto; dell'avvenuta elezione del Rettore e' data tempestiva comunicazione al Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 3. Sovrintende a tutte le attivita' scientifiche, didattiche e formative dell'Universita' e la rappresenta nelle connesse manifestazioni culturali e accademiche. 4. Convoca e presiede il Consiglio Accademico ed assicura il coordinamento delle sue attivita' con il Consiglio di Amministrazione. 5. Presiede la Commissione per il reclutamento ed il merito del personale accademico e di ricerca. 6. Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina tra i docenti di ruolo di prima fascia a tempo pieno del Pro-Rettore Vicario; nomina, ove previsto dai rispettivi Regolamenti, i preposti ai Centri di Responsabilita' ed alle Strutture didattiche e di ricerca ad essi equiparate. 7. Assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica, vigilando sull'espletamento di dette attivita'. 8. Formula proposte al Consiglio di Amministrazione inerenti l'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'. 9. Disciplina l'organizzazione generale dei servizi didattici e scientifici al fine di conseguire l'ottimizzazione delle attivita' svolte. 10. Esercita l'azione disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti, avvalendosi del Collegio di disciplina ed irroga i provvedimenti consequenziali, ove di sua competenza. 11. Stipula convenzioni e contratti concernenti la didattica e la ricerca, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione e del Consiglio Accademico, secondo le rispettive competenze. 12. Puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza. 13. Qualora il Consiglio Accademico adotti con voto palese ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti una motivata richiesta per riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge, di norme statutarie e dei Codici etico e di comportamento, il Rettore puo' essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole assunto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio Accademico non puo' presentare richiesta di revoca prima che siano trascorsi due anni dall'assunzione del mandato rettorale.