Art. 13. Il Consiglio Accademico - Composizione 1. Il Consiglio Accademico e' composto da: a) il Rettore; b) il Pro-Rettore Vicario; c) i Direttori di Dipartimento; d) i preposti alle altre strutture didattiche e scientifiche elevate o equiparate a Centri di Responsabilita'; 2. Alle sedute del Consiglio Accademico partecipano senza diritto a voto il Direttore Generale dell'Universita' e i Delegati rettorali se nominati. 3. Intervengono, altresi', alle adunanze con diritto di parola e di proposta: a) due rappresentanti dei professori di ruolo eletti a maggioranza assoluta dai medesimi; b) un rappresentante dei ricercatori eletto, a maggioranza assoluta dagli stessi; c) un rappresentante dei collaboratori didattici ed esperti linguistici eletto a maggioranza assoluta dai medesimi; d) due rappresentanti degli studenti, eletti a maggioranza assoluta dal Senato degli studenti. 4. Le specifiche modalita' delle elezioni di cui al precedente terzo comma sono stabilite nel Regolamento per le elezioni, che dovra' prevedere, tra l'altro, l'obbligo del rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne. 5. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Generale o, in mancanza, da un componente del Consiglio scelto dal Rettore. 6. I componenti del Consiglio Accademico sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica quattro anni con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti che entrano in carica subito dopo le relative elezioni per la durata di un biennio. Detti componenti possono essere nuovamente eletti o designati per una sola volta.