(Statuto-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
               Il Consiglio Accademico - Composizione 
 
    1. Il Consiglio Accademico e' composto da: 
      a) il Rettore; 
      b) il Pro-Rettore Vicario; 
      c) i Direttori di Dipartimento; 
      d) i preposti alle altre strutture  didattiche  e  scientifiche
elevate o equiparate a Centri di Responsabilita'; 
    2. Alle sedute del Consiglio Accademico partecipano senza diritto
a voto il Direttore Generale dell'Universita' e i Delegati  rettorali
se nominati. 
    3. Intervengono, altresi', alle adunanze con diritto di parola  e
di proposta: 
      a)  due  rappresentanti  dei  professori  di  ruolo  eletti   a
maggioranza assoluta dai medesimi; 
      b) un rappresentante  dei  ricercatori  eletto,  a  maggioranza
assoluta dagli stessi; 
      c) un rappresentante dei  collaboratori  didattici  ed  esperti
linguistici eletto a maggioranza assoluta dai medesimi; 
      d) due rappresentanti  degli  studenti,  eletti  a  maggioranza
assoluta dal Senato degli studenti. 
    4. Le specifiche modalita' delle elezioni di  cui  al  precedente
terzo comma sono stabilite  nel  Regolamento  per  le  elezioni,  che
dovra' prevedere, tra l'altro, l'obbligo del rispetto  del  principio
costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne. 
    5. Le  funzioni  di  Segretario  verbalizzante  sono  svolte  dal
Direttore Generale o, in mancanza, da  un  componente  del  Consiglio
scelto dal Rettore. 
    6. I  componenti  del  Consiglio  Accademico  sono  nominati  con
decreto del Rettore e durano in carica quattro  anni  con  decorrenza
dall'inizio dell'anno accademico, ad  esclusione  dei  rappresentanti
degli studenti che entrano in carica subito dopo le relative elezioni
per  la  durata  di  un  biennio.  Detti  componenti  possono  essere
nuovamente eletti o designati per una sola volta.