Art. 14. Il Consiglio Accademico - Competenze 1. Il Consiglio Accademico e' l'organo di indirizzo, di programmazione, di sviluppo dell'attivita' formativa e di ricerca dell'Universita'. A tal fine, fornisce indicazioni, per il tramite del Rettore, al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione e alle altre strutture dell'Universita' per la predisposizione dei rispettivi piani di attivita'. 2. Il Consiglio Accademico, in particolare: a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, nonche' di attivazione, modifica o soppressione di Corsi e sedi; b) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica, coordinando i programmi e le attivita' delle relative strutture; c) delibera, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in ordine alla istituzione, di cui al successivo art. 20, di nuovi Corsi ed alle relative discipline; d) promuove l'organizzazione di attivita' formative finalizzate e di servizi didattici integrativi; e) formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la ripartizione delle risorse disponibili; f) predispone le relazioni sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; g) esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali modifiche dello Statuto, del Regolamento Generale d'Ateneo e del Codice etico; h) approva, sentiti il Senato degli studenti e il Consiglio di Amministrazione il Regolamento Didattico d'Ateneo; i) esprime parere vincolante al Consiglio di Amministrazione sui Regolamenti delle Strutture didattiche e di ricerca e delle altre strutture equiparate ai Centri di Responsabilita'; j) formula richieste al Consiglio di Amministrazione in ordine ai posti di ruolo di professore e di ricercatore; k) da' pareri e formula proposte sugli argomenti che il Rettore e il Consiglio di Amministrazione ritengono opportuno sottoporre al suo esame; l) procede periodicamente ad una valutazione dei programmi formativi e dei risultati accademici; m) delibera, fatte salve le competenze del Consiglio di Amministrazione, su ogni altra questione inerente a materie didattiche o scientifiche, nonche' allo stato giuridico dei docenti, quando la correlata competenza non sia espressamente attribuita ad altri Organi o Strutture didattiche e di ricerca previsti dal presente Statuto. 3. Le modalita' di convocazione, di svolgimento delle sedute, di validita' e pubblicita' delle deliberazioni sono definite nel Regolamento Generale di Ateneo o nello specifico Regolamento.