(Statuto-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
                Il Consiglio Accademico - Competenze 
 
    1.  Il  Consiglio  Accademico  e'  l'organo  di   indirizzo,   di
programmazione, di sviluppo dell'attivita'  formativa  e  di  ricerca
dell'Universita'. A tal fine, fornisce indicazioni,  per  il  tramite
del Rettore, al Consiglio di Amministrazione per  la  predisposizione
del bilancio di previsione e alle  altre  strutture  dell'Universita'
per la predisposizione dei rispettivi piani di attivita'. 
    2. Il Consiglio Accademico, in particolare: 
      a)  formula  proposte  e  pareri  obbligatori  in  materia   di
didattica,  di  ricerca  e  di  servizi  agli  studenti,  nonche'  di
attivazione, modifica o soppressione di Corsi e sedi; 
      b)   sovrintende   all'attivita'   didattica   e   scientifica,
coordinando i programmi e le attivita' delle relative strutture; 
      c)  delibera,  previo  parere  favorevole  del   Consiglio   di
Amministrazione, in ordine alla istituzione,  di  cui  al  successivo
art. 20, di nuovi Corsi ed alle relative discipline; 
      d) promuove l'organizzazione di attivita' formative finalizzate
e di servizi didattici integrativi; 
      e) formula al Consiglio  di  Amministrazione  proposte  per  la
ripartizione delle risorse disponibili; 
      f)  predispone  le   relazioni   sull'attivita'   didattica   e
scientifica dell'Universita'; 
      g) esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito  ad
eventuali modifiche dello Statuto, del Regolamento Generale  d'Ateneo
e del Codice etico; 
      h) approva, sentiti il Senato degli studenti e il Consiglio  di
Amministrazione il Regolamento Didattico d'Ateneo; 
      i) esprime parere vincolante al  Consiglio  di  Amministrazione
sui Regolamenti delle Strutture didattiche e di ricerca e delle altre
strutture equiparate ai Centri di Responsabilita'; 
      j) formula richieste al Consiglio di Amministrazione in  ordine
ai posti di ruolo di professore e di ricercatore; 
      k) da' pareri e formula proposte sugli argomenti che il Rettore
e il Consiglio di Amministrazione ritengono opportuno  sottoporre  al
suo esame; 
      l) procede periodicamente  ad  una  valutazione  dei  programmi
formativi e dei risultati accademici; 
      m)  delibera,  fatte  salve  le  competenze  del  Consiglio  di
Amministrazione,  su  ogni  altra  questione   inerente   a   materie
didattiche o scientifiche, nonche' allo stato giuridico dei  docenti,
quando la correlata competenza non sia  espressamente  attribuita  ad
altri Organi  o  Strutture  didattiche  e  di  ricerca  previsti  dal
presente Statuto. 
    3. Le modalita' di convocazione, di svolgimento delle sedute,  di
validita'  e  pubblicita'  delle  deliberazioni  sono  definite   nel
Regolamento Generale di Ateneo o nello specifico Regolamento.