(Statuto-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
                            Dipartimenti 
 
    1. Ogni Dipartimento e' costituito tenendo conto dell'omogeneita'
e/o dell'affinita' dei propri Corsi di studio. 
    2. Afferisce al Dipartimento il personale accademico e di ricerca
operante in aree scientifico-disciplinari omogenee  e/o  affini,  che
condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi  di
ricerca. Ai  fini  dell'immissione  nei  ruoli  dell'Universita',  il
personale accademico e di ricerca e' incardinato nel Dipartimento per
il quale e' stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio
ad altro Dipartimento e'  autorizzato  dal  Consiglio  Accademico  su
richiesta del singolo docente. 
    3. Collaboratori  ed  esperti  linguistici  sono  assegnati,  con
delibera del Consiglio accademico, a  quei  Dipartimenti  in  cui  si
evidenziano esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle
attivita' didattiche. 
    4. Ogni Dipartimento e' articolato nel Consiglio di  Dipartimento
e nella Giunta di Dipartimento. La composizione, le competenze ed  il
funzionamento di detti organismi, nonche' dei Corsi di studio ad essi
afferenti,  sono  disciplinati  dal  Regolamento   di   Dipartimento,
proposto dal Dipartimento medesimo in conformita' ai principi dettati
dal presente  Statuto,  dal  Regolamento  Generale,  dal  Regolamento
Didattico, dal Regolamento per  l'amministrazione  la  finanza  e  la
contabilita' e approvato,  previo  parere  vincolante  del  Consiglio
Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita'. 
    5. Il Consiglio di Dipartimento e' presieduto dal Direttore,  che
ne  assicura  a  norma  di  Regolamento  il   governo   e   il   buon
funzionamento. Il  Direttore  e'  membro  di  diritto  del  Consiglio
Accademico e nomina un Vice-Direttore tra i docenti di  ruolo  membri
della Giunta di Dipartimento. 
    6. Il Consiglio di Dipartimento: 
      a) adotta un Regolamento interno da  sottoporre  al  vaglio  ed
alla approvazione  degli  Organi  competenti  a  norma  del  presente
Statuto; 
      b)  determina  l'indirizzo   generale   del   Dipartimento   in
conformita' ai piani di sviluppo dell'Universita'; 
      c)  esprime  parere   al   Consiglio   Accademico   in   merito
all'istituzione, alla trasformazione e alla soppressione di Corsi  di
studio e di insegnamenti; 
      d) propone al Consiglio Accademico l'assegnazione dei posti  di
ruolo per il Dipartimento; 
      e) organizza  la  didattica  e  la  ricerca  del  Dipartimento,
verificando l'assolvimento  degli  impegni  didattici  di  ricerca  e
gestionali e assumendo le conseguenti delibere; 
      f) propone al Consiglio Accademico l'attivazione  di  Corsi  di
perfezionamento e/o aggiornamento, di Scuole di specializzazione e di
Corsi di dottorato, di Master; 
      g) approva le proposte  di  bando  per  il  conferimento  delle
supplenze,  degli  incarichi  e   dei   contratti   di   insegnamento
predisposte dalla Giunta di Dipartimento; 
      h)  elegge  tra  i  docenti  di  ruolo   del   Dipartimento   i
Coordinatori dei Corsi di studio; 
      i) delibera su tutte le altre materie ad esso  demandate  dalle
norme di legge di Statuto e di Regolamento.