Art. 15. Dipartimenti 1. Ogni Dipartimento e' costituito tenendo conto dell'omogeneita' e/o dell'affinita' dei propri Corsi di studio. 2. Afferisce al Dipartimento il personale accademico e di ricerca operante in aree scientifico-disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca. Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Universita', il personale accademico e di ricerca e' incardinato nel Dipartimento per il quale e' stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altro Dipartimento e' autorizzato dal Consiglio Accademico su richiesta del singolo docente. 3. Collaboratori ed esperti linguistici sono assegnati, con delibera del Consiglio accademico, a quei Dipartimenti in cui si evidenziano esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attivita' didattiche. 4. Ogni Dipartimento e' articolato nel Consiglio di Dipartimento e nella Giunta di Dipartimento. La composizione, le competenze ed il funzionamento di detti organismi, nonche' dei Corsi di studio ad essi afferenti, sono disciplinati dal Regolamento di Dipartimento, proposto dal Dipartimento medesimo in conformita' ai principi dettati dal presente Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento Didattico, dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita' e approvato, previo parere vincolante del Consiglio Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita'. 5. Il Consiglio di Dipartimento e' presieduto dal Direttore, che ne assicura a norma di Regolamento il governo e il buon funzionamento. Il Direttore e' membro di diritto del Consiglio Accademico e nomina un Vice-Direttore tra i docenti di ruolo membri della Giunta di Dipartimento. 6. Il Consiglio di Dipartimento: a) adotta un Regolamento interno da sottoporre al vaglio ed alla approvazione degli Organi competenti a norma del presente Statuto; b) determina l'indirizzo generale del Dipartimento in conformita' ai piani di sviluppo dell'Universita'; c) esprime parere al Consiglio Accademico in merito all'istituzione, alla trasformazione e alla soppressione di Corsi di studio e di insegnamenti; d) propone al Consiglio Accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per il Dipartimento; e) organizza la didattica e la ricerca del Dipartimento, verificando l'assolvimento degli impegni didattici di ricerca e gestionali e assumendo le conseguenti delibere; f) propone al Consiglio Accademico l'attivazione di Corsi di perfezionamento e/o aggiornamento, di Scuole di specializzazione e di Corsi di dottorato, di Master; g) approva le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento predisposte dalla Giunta di Dipartimento; h) elegge tra i docenti di ruolo del Dipartimento i Coordinatori dei Corsi di studio; i) delibera su tutte le altre materie ad esso demandate dalle norme di legge di Statuto e di Regolamento.