(Statuto-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
Scuola Superiore di  Orientamento  e  Alta  formazione  in  lingua  e
                   cultura italiane per Stranieri 
 
    1. La Scuola superiore di Orientamento e di  Alta  formazione  in
lingua e  cultura  italiane  per  stranieri,  di  seguito  denominata
"Scuola", programma e  realizza  Corsi  ordinari  e  straordinari  di
lingua e cultura italiane per stranieri e Corsi per docenti di lingua
italiana a stranieri. 
    2. Per il funzionamento della Scuola l'Universita' si avvale di: 
      a) docenti incaricati o comandati stabilizzati  ad  esaurimento
(collaboratori didattici ai sensi del contratto collettivo  nazionale
ANINSEI); 
      b) collaboratori ed esperti linguistici: per i Corsi di  lingua
e cultura italiana requisito indispensabile e' essere di madre lingua
italiana. 
    3. I Docenti della Scuola si costituiscono  in  Collegio  per  la
programmazione e la realizzazione  dei  Corsi  inerenti  alla  Scuola
medesima. 
    4. Il coordinamento del Collegio dei Docenti e'  affidato  ad  un
Professore universitario di ruolo di prima  fascia  dell'Universita',
che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno,  scelto  dai
membri del Collegio e coadiuvato da un Vice Coordinatore  eletto  tra
gli stessi. Entrambi durano  in  carica  quattro  anni  accademici  e
possono essere immediatamente rieletti una sola volta. 
    5. In ordine alla programmazione  dei  Corsi  di  competenza  del
Collegio dei Docenti, esso delibera nel rispetto delle previsioni  di
cui al Regolamento Didattico dell'Universita' e  formula  proposte  e
pareri  da  sottoporre  all'esame  del  Consiglio  Accademico  e  del
Consiglio di Amministrazione. 
    6. L'assolvimento di compiti didattici  integrativi  in  seno  ai
Corsi  attivati  presso  i  Dipartimenti,  concernenti  attivita'  di
tutoraggio ed esercitazioni per l'apprendimento della lingua italiana
da parte degli studenti stranieri, o  di  tirocinio  anche  da  parte
degli studenti italiani, e' svolto per incarico, in via  prioritaria,
dal personale di cui alla lettera a) del  precedente  secondo  comma;
detto incarico e' attribuito sulla base  di  criteri  prefissati  dal
Consiglio  di  Dipartimento  e  recepiti  da  apposita  delibera  del
Consiglio di Amministrazione. 
    7. I collaboratori e gli esperti linguistici, di cui alla lettera
b) del precedente secondo comma, in possesso del  diploma  di  laurea
conseguito in Italia o di titolo  universitario  straniero,  adeguati
alle funzioni da svolgere, e dotati di sperimentata qualificazione  e
competenza,  sono  assunti,  dopo  idonea  selezione  pubblica,   con
contratto di lavoro subordinato di diritto  privato,  secondo  quanto
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali ANINSEI. 
    8. La selezione, le modalita'  di  svolgimento  delle  competenti
attivita', la verifica dei risultati connessi all'attivita' predetta,
il trattamento economico sono definiti dal Regolamento Generale e dal
Regolamento specifico. 
    9. La Scuola e' dotata di  autonomia  gestionale  ed  equiparata,
sotto   questo   aspetto,   ai   Dipartimenti   ed   ai   Centri   di
Responsabilita'. Le attivita' sono coordinate dal Coordinatore scelto
ai sensi del precedente quarto comma  e  nominato  dal  Consiglio  di
Amministrazione.