Art. 16. Scuola Superiore di Orientamento e Alta formazione in lingua e cultura italiane per Stranieri 1. La Scuola superiore di Orientamento e di Alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri, di seguito denominata "Scuola", programma e realizza Corsi ordinari e straordinari di lingua e cultura italiane per stranieri e Corsi per docenti di lingua italiana a stranieri. 2. Per il funzionamento della Scuola l'Universita' si avvale di: a) docenti incaricati o comandati stabilizzati ad esaurimento (collaboratori didattici ai sensi del contratto collettivo nazionale ANINSEI); b) collaboratori ed esperti linguistici: per i Corsi di lingua e cultura italiana requisito indispensabile e' essere di madre lingua italiana. 3. I Docenti della Scuola si costituiscono in Collegio per la programmazione e la realizzazione dei Corsi inerenti alla Scuola medesima. 4. Il coordinamento del Collegio dei Docenti e' affidato ad un Professore universitario di ruolo di prima fascia dell'Universita', che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, scelto dai membri del Collegio e coadiuvato da un Vice Coordinatore eletto tra gli stessi. Entrambi durano in carica quattro anni accademici e possono essere immediatamente rieletti una sola volta. 5. In ordine alla programmazione dei Corsi di competenza del Collegio dei Docenti, esso delibera nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Didattico dell'Universita' e formula proposte e pareri da sottoporre all'esame del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 6. L'assolvimento di compiti didattici integrativi in seno ai Corsi attivati presso i Dipartimenti, concernenti attivita' di tutoraggio ed esercitazioni per l'apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri, o di tirocinio anche da parte degli studenti italiani, e' svolto per incarico, in via prioritaria, dal personale di cui alla lettera a) del precedente secondo comma; detto incarico e' attribuito sulla base di criteri prefissati dal Consiglio di Dipartimento e recepiti da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. 7. I collaboratori e gli esperti linguistici, di cui alla lettera b) del precedente secondo comma, in possesso del diploma di laurea conseguito in Italia o di titolo universitario straniero, adeguati alle funzioni da svolgere, e dotati di sperimentata qualificazione e competenza, sono assunti, dopo idonea selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato, secondo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali ANINSEI. 8. La selezione, le modalita' di svolgimento delle competenti attivita', la verifica dei risultati connessi all'attivita' predetta, il trattamento economico sono definiti dal Regolamento Generale e dal Regolamento specifico. 9. La Scuola e' dotata di autonomia gestionale ed equiparata, sotto questo aspetto, ai Dipartimenti ed ai Centri di Responsabilita'. Le attivita' sono coordinate dal Coordinatore scelto ai sensi del precedente quarto comma e nominato dal Consiglio di Amministrazione.