Art. 17. Scuole di Dottorato di Ricerca 1. L'Universita' istituisce Scuole di Dottorato sulla base di proposte favorevolmente valutate dal Consiglio Accademico e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. 2. Le Scuole di Dottorato dell'Universita' sono normate da apposito Regolamento, conforme alla vigente normativa e adottato secondo la procedura prevista dal Regolamento Generale d'Ateneo.