(Statuto-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
                   Scuole di Dottorato di Ricerca 
 
    1. L'Universita' istituisce Scuole di  Dottorato  sulla  base  di
proposte  favorevolmente  valutate   dal   Consiglio   Accademico   e
sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
    2. Le  Scuole  di  Dottorato  dell'Universita'  sono  normate  da
apposito Regolamento, conforme  alla  vigente  normativa  e  adottato
secondo la procedura prevista dal Regolamento Generale d'Ateneo.