(Statuto-art. 18)
                              Art. 18. 
 
 
                     Scuole di Specializzazione 
 
    1.  L'Universita',  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge
vigenti, istituisce Scuole di Specializzazione sulla base di proposte
favorevolmente  valutate  dal  Consiglio  Accademico   e   sottoposte
all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
    2. Le Scuole di Specializzazione dell'Universita' sono normate da
apposito Regolamento, conforme  alla  vigente  normativa  e  adottato
secondo la procedura prevista dal Regolamento Generale d'Ateneo.