Art. 18. Scuole di Specializzazione 1. L'Universita', nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, istituisce Scuole di Specializzazione sulla base di proposte favorevolmente valutate dal Consiglio Accademico e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. 2. Le Scuole di Specializzazione dell'Universita' sono normate da apposito Regolamento, conforme alla vigente normativa e adottato secondo la procedura prevista dal Regolamento Generale d'Ateneo.