Art. 19. Centri di Responsabilita' con autonomia gestionale 1. L'Universita' puo' istituire, anche in collaborazione con altre Universita' e con enti pubblici e/o privati, su proposta del Dipartimento o dei Dipartimenti competenti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio Accademico, Centri di Responsabilita' per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di ricerca, di formazione, di specializzazione, di perfezionamento e di assistenza agli allievi, dotati di autonomia gestionale e amministrativa, alle condizioni e con i limiti introdotti dagli articoli 5, comma 3, e 11 del D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, in attuazione dell'art. 5, commi 1, lettera b), 2 e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. La proposta istitutiva deve contenere l'indicazione della tipologia del Centro, delle ragioni che rendono utile la sua istituzione, delle sue finalita', del personale docente che intende afferirvi, delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali. 3. L'Ateneo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le disponibilita' di risorse finanziarie ed umane dell'Ateneo, puo' dotare le strutture in questione, di un fondo economico (budget) e di una segreteria amministrativa. 4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma quinto, sono organi del Centro: a) il Consiglio direttivo; b) il Direttore scientifico. 5. I Centri a valenza prettamente scientifica possono dotarsi, altresi', di un Comitato scientifico, con la composizione e i compiti previsti dall'apposito Regolamento, di cui al successivo comma. 6. Le strutture, di cui ai precedenti commi, sono disciplinate da propri Regolamenti, emanati nel rispetto delle disposizioni in materia dettate dal presente Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento Didattico e dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dell'Ateneo.