(Statuto-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                           Atti normativi 
 
    1. Sono atti normativi dell'Universita': 
      a) lo Statuto; 
      b) il Regolamento Generale; 
      c) il  Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'; 
      d) il Regolamento Didattico; 
      e) gli altri  Regolamenti  di  Ateneo,  di  seguito  denominati
"Regolamenti", 
relativi a specifici ambiti e materie. 
    2. Il presente Statuto modifica, ai sensi e con le  procedure  di
cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n.  168,
lo Statuto previgente, adeguandolo, a norma dell'art. 1  della  legge
29 luglio 1991, n. 243, ai principi generali di  cui  alla  legge  30
dicembre 2010, n. 240, compatibili con lo status di  universita'  non
statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria
con ordinamento speciale. 
    3. Il presente Statuto, concluse le procedure di  cui  al  citato
art. 6 della legge 168  del  1989  per  la  sua  approvazione,  viene
emanato con decreto rettorale ed entra in vigore quindici giorni dopo
la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. 
    4. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina  l'organizzazione
ed il funzionamento dell'amministrazione e la  gestione  dei  servizi
generali dell'Universita', le modalita'  di  costituzione,  nomina  e
funzionamento degli organi universitari, le cause di incompatibilita'
e  di  decadenza  delle  rappresentanze  negli  organismi  collegiali
dell'Universita', le modalita' di costituzione delle strutture per la
didattica e la ricerca nonche' delle speciali  strutture  autonome  e
quant'altro previsto dallo Statuto e dalle leggi vigenti. 
    5. Il Regolamento Generale e' deliberato, sentito il Senato degli
studenti, dal Consiglio di Amministrazione,  a  maggioranza  assoluta
dei suoi componenti, su  proposta  del  Presidente  d'intesa  con  il
Rettore, previo parere del Consiglio Accademico, anch'esso espresso a
maggioranza assoluta dei componenti, ed  e',  quindi,  sottoposto  ai
controlli previsti dalla legge. 
    6.  Il  Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la
contabilita',  detta  norme  in  ordine   alla   gestione   economica
patrimoniale e finanziaria dell'Ateneo ed e' approvato, a maggioranza
assoluta  dei  componenti,  con  deliberazione   del   Consiglio   di
Amministrazione,  sentito  il  Consiglio  Accademico   che   delibera
anch'esso con la maggioranza assoluta dei componenti. 
    7. Il Regolamento Didattico di  Ateneo  disciplina  l'ordinamento
generale degli studi per il conseguimento dei titoli di studio di cui
al  successivo  art.  20,  e  stabilisce  i  criteri   generali   per
l'istituzione dei  Corsi  di  formazione  finalizzata,  di  didattica
integrativa, di perfezionamento scientifico e professionale, di  alta
formazione permanente e ricorrente, nonche' di ogni altra  iniziativa
per la formazione di ogni ordine e grado  che  la  legge  attribuisce
alle  universita',  ivi  compresi  i  Corsi  di  orientamento   degli
studenti, i Corsi di aggiornamento del personale  non  docente  e  le
attivita' formative autogestite dagli studenti,  nel  rispetto  delle
norme che regolano il conferimento del valore  legale  dei  correlati
titoli  di  studio  e/o  il  rilascio  dei  relativi  certificati  ed
attestati. 
    8. Il Regolamento Didattico di  Ateneo,  sentito  il  parere  del
Senato degli studenti, e' deliberato  dal  Consiglio  Accademico,  su
proposta del Rettore,  previo  parere  favorevole  del  Consiglio  di
Amministrazione, con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei
componenti degli  stessi  ed  e',  quindi,  sottoposto  ai  controlli
previsti dalla legge.