Art. 2. Atti normativi 1. Sono atti normativi dell'Universita': a) lo Statuto; b) il Regolamento Generale; c) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) il Regolamento Didattico; e) gli altri Regolamenti di Ateneo, di seguito denominati "Regolamenti", relativi a specifici ambiti e materie. 2. Il presente Statuto modifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo Statuto previgente, adeguandolo, a norma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, ai principi generali di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, compatibili con lo status di universita' non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale. 3. Il presente Statuto, concluse le procedure di cui al citato art. 6 della legge 168 del 1989 per la sua approvazione, viene emanato con decreto rettorale ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 4. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione e la gestione dei servizi generali dell'Universita', le modalita' di costituzione, nomina e funzionamento degli organi universitari, le cause di incompatibilita' e di decadenza delle rappresentanze negli organismi collegiali dell'Universita', le modalita' di costituzione delle strutture per la didattica e la ricerca nonche' delle speciali strutture autonome e quant'altro previsto dallo Statuto e dalle leggi vigenti. 5. Il Regolamento Generale e' deliberato, sentito il Senato degli studenti, dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente d'intesa con il Rettore, previo parere del Consiglio Accademico, anch'esso espresso a maggioranza assoluta dei componenti, ed e', quindi, sottoposto ai controlli previsti dalla legge. 6. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', detta norme in ordine alla gestione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ateneo ed e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico che delibera anch'esso con la maggioranza assoluta dei componenti. 7. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi per il conseguimento dei titoli di studio di cui al successivo art. 20, e stabilisce i criteri generali per l'istituzione dei Corsi di formazione finalizzata, di didattica integrativa, di perfezionamento scientifico e professionale, di alta formazione permanente e ricorrente, nonche' di ogni altra iniziativa per la formazione di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle universita', ivi compresi i Corsi di orientamento degli studenti, i Corsi di aggiornamento del personale non docente e le attivita' formative autogestite dagli studenti, nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale dei correlati titoli di studio e/o il rilascio dei relativi certificati ed attestati. 8. Il Regolamento Didattico di Ateneo, sentito il parere del Senato degli studenti, e' deliberato dal Consiglio Accademico, su proposta del Rettore, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei componenti degli stessi ed e', quindi, sottoposto ai controlli previsti dalla legge.