(Statuto-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
     Disposizioni comuni alle Strutture didattiche e di ricerca 
 
    1. Le Strutture didattiche e di ricerca  dell'Universita',  sulla
base delle disposizioni di cui al Regolamento Generale d'Ateneo ed al
Regolamento Didattico,  predispongono  ed  organizzano  le  attivita'
didattiche e formative finalizzate al conseguimento ed  al  rilascio,
ciascuna per la propria competenza, dei seguenti titoli aventi  corso
legale:   Laurea   (L),   Laurea   Magistrale   (LM),   Diploma    di
Specializzazione (DS), Dottorato di Ricerca (DR),  Certificazione  di
competenza linguistica (Ce.Co.L.), nonche' al rilascio  di  attestati
concernenti il conseguimento di Master di primo e secondo livello  ed
il superamento degli altri Corsi di formazione anche post-laurea e di
perfezionamento  o  di  aggiornamento   professionale   post-diploma,
istituiti.