Art. 20. Disposizioni comuni alle Strutture didattiche e di ricerca 1. Le Strutture didattiche e di ricerca dell'Universita', sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento Generale d'Ateneo ed al Regolamento Didattico, predispongono ed organizzano le attivita' didattiche e formative finalizzate al conseguimento ed al rilascio, ciascuna per la propria competenza, dei seguenti titoli aventi corso legale: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Specializzazione (DS), Dottorato di Ricerca (DR), Certificazione di competenza linguistica (Ce.Co.L.), nonche' al rilascio di attestati concernenti il conseguimento di Master di primo e secondo livello ed il superamento degli altri Corsi di formazione anche post-laurea e di perfezionamento o di aggiornamento professionale post-diploma, istituiti.