(Statuto-art. 23)
                              Art. 23. 
 
 
                 Articolazione strutture di servizio 
 
    1. L'articolazione delle  strutture  di  servizio  finalizzate  a
supportare ed integrare le attivita' didattiche, di formazione  e  di
ricerca (come ad  esempio,  la  biblioteca  o  strutture  finalizzate
all'editoria universitaria, alle  attivita'  informatiche,  etc.)  e'
deliberata dal  Consiglio  di  Amministrazione,  tenuto  conto  delle
proposte e dei pareri previsti, al riguardo, dal presente  Statuto  e
sempre  nel  rispetto  dei  principi  di  legalita',   imparzialita',
efficienza,  efficacia,  trasparenza,  speditezza  ed   economicita',
proponendosi la responsabilizzazione di tutti gli operatori  in  esse
impegnate.