Art. 23. Articolazione strutture di servizio 1. L'articolazione delle strutture di servizio finalizzate a supportare ed integrare le attivita' didattiche, di formazione e di ricerca (come ad esempio, la biblioteca o strutture finalizzate all'editoria universitaria, alle attivita' informatiche, etc.) e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei pareri previsti, al riguardo, dal presente Statuto e sempre nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita', efficienza, efficacia, trasparenza, speditezza ed economicita', proponendosi la responsabilizzazione di tutti gli operatori in esse impegnate.