(Statuto-art. 24)
                              Art. 24. 
 
 
                      Il Nucleo di valutazione 
 
    1. Il Nucleo di valutazione e' costituito, ai sensi dell'art.  1,
comma 2, della legge  19  ottobre  1999,  n.  370,  con  decreto  del
Rettore,  ed  e'  composto  da  cinque  componenti,  dei  quali   tre
individuati tra soggetti  di  elevata  qualificazione  professionale,
esterni all'Ateneo, i cui curricula sono pubblicizzati sul  sito  web
dell'Universita'.   Essi   sono    nominati    dal    Consiglio    di
Amministrazione, su proposta del Presidente dello  stesso  Consiglio,
d'intesa col  Rettore.  Le  funzioni  di  Presidente  possono  essere
attribuite dal Rettore, sentito il Consiglio di  Amministrazione,  ad
un  docente  di  ruolo  a  tempo  pieno;  non  puo'  essere  nominato
Presidente il titolare di altro incarico  accademico  in  Ateneo.  Le
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Universita'. 
    2. E' compito del Nucleo di valutazione verificare la qualita'  e
l'efficacia delle attivita' poste in essere  dall'Universita',  anche
mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, vagliando il
corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' l'imparzialita' ed
il buon andamento  dell'azione  amministrativa,  tenuto  conto  delle
finalita' scientifico-didattiche dell'Universita'. 
    3. Al Nucleo  sono  attribuite,  altresi',  le  funzioni  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative
alle procedure di valutazione delle strutture  e  del  personale,  da
svolgere in raccordo con  l'ANVUR,  e  finalizzate  a  promuovere  il
merito  e  il  miglioramento  della   performance   organizzativa   e
individuale. 
    4. L'Universita' assicura al Nucleo di valutazione il diritto  di
accesso  ai  dati  e  alle  informazioni   necessarie,   nonche'   la
pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della  normativa
a tutela della riservatezza. 
    5. Il Nucleo formula al Consiglio Accademico e  al  Consiglio  di
Amministrazione proposte  per  il  miglioramento  e  l'ottimizzazione
dell'organizzazione delle attivita'  didattiche,  di  ricerca  e  dei
servizi e trasmette al Rettore  e  al  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione un rapporto annuale sulle proprie attivita'. 
    6. Le funzioni del Nucleo di valutazione  sono  svolte  in  piena
autonomia e con modalita'  organizzative  proprie,  definite  in  via
regolamentare. 
    7. I componenti il Nucleo durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta.