Art. 24. Il Nucleo di valutazione 1. Il Nucleo di valutazione e' costituito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con decreto del Rettore, ed e' composto da cinque componenti, dei quali tre individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, esterni all'Ateneo, i cui curricula sono pubblicizzati sul sito web dell'Universita'. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dello stesso Consiglio, d'intesa col Rettore. Le funzioni di Presidente possono essere attribuite dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, ad un docente di ruolo a tempo pieno; non puo' essere nominato Presidente il titolare di altro incarico accademico in Ateneo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Universita'. 2. E' compito del Nucleo di valutazione verificare la qualita' e l'efficacia delle attivita' poste in essere dall'Universita', anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, vagliando il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa, tenuto conto delle finalita' scientifico-didattiche dell'Universita'. 3. Al Nucleo sono attribuite, altresi', le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, da svolgere in raccordo con l'ANVUR, e finalizzate a promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. 4. L'Universita' assicura al Nucleo di valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 5. Il Nucleo formula al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'organizzazione delle attivita' didattiche, di ricerca e dei servizi e trasmette al Rettore e al Presidente del Consiglio di Amministrazione un rapporto annuale sulle proprie attivita'. 6. Le funzioni del Nucleo di valutazione sono svolte in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, definite in via regolamentare. 7. I componenti il Nucleo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.