(Statuto-art. 25)
                              Art. 25. 
 
 
                 Il Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da  tre  membri
effettivi e da  due  supplenti,  di  cui  un  membro  effettivo,  con
funzioni di Presidente,  designato  dal  Ministero  dell'universita'.
Tutti i componenti del Collegio, effettivi e supplenti, devono essere
iscritti al Registro dei revisori contabili. 
    2. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato dal  Presidente
del Consiglio di Amministrazione, d'intesa col Rettore. 
    3. I componenti del Collegio durano  in  carica  quattro  anni  e
possono essere rinnovati nell'incarico una sola volta. 
    4. Le competenze e le modalita' di funzionamento sono determinate
dal Regolamento Generale di Ateneo.