Art. 25. Il Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Ministero dell'universita'. Tutti i componenti del Collegio, effettivi e supplenti, devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 2. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'intesa col Rettore. 3. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati nell'incarico una sola volta. 4. Le competenze e le modalita' di funzionamento sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo.