Art. 26. Il Comitato unico di garanzia 1. L'Universita' garantisce pari opportunita' nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico-amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sul genere, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le condizioni sociali e personali. 2. A tutela dei principi sopra sanciti ed in attuazione delle disposizioni dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e del quarto comma dell'art. 3 del presente Statuto, l'Ateneo istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' contro le discriminazioni e per la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia. 3. Allo scopo attua un'opera di prevenzione delle discriminazioni sia attraverso opportune politiche di genere e di valorizzazione degli studi di genere, sia favorendo quanto necessario a realizzare ambienti di lavoro improntati al benessere organizzativo, sia impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza materiale, morale e psichica al proprio interno. 4. Al Comitato unico di garanzia e' affidato inoltre - fatte salve le competenze degli Organi di Governo dell'Universita' e restando integra la liberta' della didattica e della ricerca esercitata dalle correlate Strutture - il compito di dirimere tutte le eventuali questioni o controversie derivanti dall'applicazione dello Statuto e del Regolamento Generale, cosi' come ogni altra fattispecie che, pur rientrando tra le materie di pertinenza degli atti normativi, non sia stata da questi esplicitamente prevista. 5. Il Comitato unico di garanzia e' composto da cinque membri, nominati con Decreto Rettorale, su designazione del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico, riuniti in seduta comune. I Garanti sono scelti tra magistrati ordinari e amministrativi, docenti di materie giuridiche, avvocati dello Stato, dirigenti dello Stato, anche in quiescenza. 6. Le modalita' di funzionamento sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo e, se ritenuto necessario, da un apposito Regolamento specifico.