(Statuto-art. 26)
                              Art. 26. 
 
 
                    Il Comitato unico di garanzia 
 
    1. L'Universita' garantisce pari opportunita'  nell'accesso  allo
studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del
personale docente e tecnico-amministrativo, impegnandosi a  rimuovere
ogni  discriminazione  diretta  e  indiretta,  fondata  sul   genere,
l'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le  convinzioni
religiose, le opinioni politiche, le condizioni sociali e personali. 
    2. A tutela dei principi sopra sanciti  ed  in  attuazione  delle
disposizioni dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e  del
quarto comma dell'art. 3 del presente Statuto, l'Ateneo istituisce il
Comitato unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunita'  contro  le
discriminazioni e per la valorizzazione del benessere di chi lavora e
studia. 
    3. Allo scopo attua un'opera di prevenzione delle discriminazioni
sia attraverso opportune politiche  di  genere  e  di  valorizzazione
degli studi di genere, sia favorendo quanto necessario  a  realizzare
ambienti  di  lavoro  improntati  al  benessere  organizzativo,   sia
impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza  materiale,
morale e psichica al proprio interno. 
    4. Al Comitato unico di garanzia  e'  affidato  inoltre  -  fatte
salve le  competenze  degli  Organi  di  Governo  dell'Universita'  e
restando  integra  la  liberta'  della  didattica  e  della   ricerca
esercitata dalle correlate Strutture - il compito di  dirimere  tutte
le eventuali questioni  o  controversie  derivanti  dall'applicazione
dello Statuto e del  Regolamento  Generale,  cosi'  come  ogni  altra
fattispecie che, pur rientrando tra le materie  di  pertinenza  degli
atti normativi, non sia stata da questi esplicitamente prevista. 
    5. Il Comitato unico di garanzia e' composto  da  cinque  membri,
nominati con Decreto Rettorale,  su  designazione  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Consiglio Accademico, riuniti in seduta comune.
I Garanti sono  scelti  tra  magistrati  ordinari  e  amministrativi,
docenti di materie giuridiche, avvocati dello Stato, dirigenti  dello
Stato, anche in quiescenza. 
    6. Le modalita' di funzionamento sono determinate dal Regolamento
Generale  di  Ateneo  e,  se  ritenuto  necessario,  da  un  apposito
Regolamento specifico.