Art. 27. Il Collegio di disciplina 1. E' istituito un Collegio di disciplina cui compete svolgere attivita' istruttoria dei procedimenti disciplinari, esprimendo in merito parere conclusivo, con riguardo ai professori universitari di prima e seconda fascia, ai ricercatori universitari e agli esperti e collaboratori linguistici a carico dei quali, a giudizio del Rettore, potrebbero essere applicate sanzioni piu' gravi della censura. 2. Il Collegio di disciplina e' composto da tre professori ordinari, da due professori associati, da due ricercatori (o da due esperti e collaboratori linguistici), tutti in regime di tempo pieno (o stabilizzati ai sensi del secondo comma lettera a, del precedente art. 16), ed e' nominato con decreto rettorale, su designazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta secondo modalita' definite dal Regolamento Generale. 3. I componenti durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. 4. Restano salve, in ragione della natura della violazione, le conseguenze disciplinari, contabili, civili e penali delle condotte altrimenti sanzionate dall'ordinamento giuridico. A tal fine il Rettore dara' immediata comunicazione all'autorita' competente trasmettendo la relativa documentazione. 5. Le norme relative alla procedura sono contenute nel Regolamento Generale.