(Statuto-art. 27)
                              Art. 27. 
 
 
                      Il Collegio di disciplina 
 
    1. E' istituito un Collegio di disciplina  cui  compete  svolgere
attivita' istruttoria dei procedimenti  disciplinari,  esprimendo  in
merito parere conclusivo, con riguardo ai professori universitari  di
prima e seconda fascia, ai ricercatori universitari e agli esperti  e
collaboratori linguistici a carico dei quali, a giudizio del Rettore,
potrebbero essere applicate sanzioni piu' gravi della censura. 
    2. Il Collegio  di  disciplina  e'  composto  da  tre  professori
ordinari, da due professori associati, da due ricercatori (o  da  due
esperti e collaboratori linguistici), tutti in regime di tempo  pieno
(o stabilizzati ai sensi del secondo comma lettera a, del  precedente
art. 16), ed e' nominato con decreto rettorale, su  designazione  del
Consiglio Accademico e del Consiglio  di  Amministrazione  in  seduta
congiunta secondo modalita' definite dal Regolamento Generale. 
    3. I  componenti  durano  in  carica  quattro  anni  e  non  sono
rieleggibili. 
    4. Restano salve, in ragione della natura  della  violazione,  le
conseguenze disciplinari, contabili, civili e penali  delle  condotte
altrimenti sanzionate  dall'ordinamento  giuridico.  A  tal  fine  il
Rettore  dara'  immediata  comunicazione   all'autorita'   competente
trasmettendo la relativa documentazione. 
    5.  Le  norme  relative  alla  procedura   sono   contenute   nel
Regolamento Generale.