(Statuto-art. 28)
                              Art. 28. 
 
 
                    La Commissione di disciplina 
 
    1. I provvedimenti nei  confronti  del  personale  amministrativo
assunto  a  tempo  determinato  o  indeterminato  sono  adottati  dal
Direttore Generale  in  conformita'  alle  determinazioni  conclusive
formulate dalla Commissione di disciplina. 
    2. La Commissione di disciplina e'  istituita  dal  Consiglio  di
Amministrazione. 
    3. La composizione e le procedure della commissione di disciplina
sono normate dal Regolamento Generale sulla base  delle  disposizioni
di legge vigenti.