Art. 28. La Commissione di disciplina 1. I provvedimenti nei confronti del personale amministrativo assunto a tempo determinato o indeterminato sono adottati dal Direttore Generale in conformita' alle determinazioni conclusive formulate dalla Commissione di disciplina. 2. La Commissione di disciplina e' istituita dal Consiglio di Amministrazione. 3. La composizione e le procedure della commissione di disciplina sono normate dal Regolamento Generale sulla base delle disposizioni di legge vigenti.