Art. 29. Il Senato degli studenti 1. Il Senato degli studenti svolge funzioni di carattere propositivo e consultivo nei riguardi degli Organi e delle strutture dell'Universita', per la cura degli interessi degli iscritti ai Corsi. 2. In particolare, il Senato degli studenti esprime pareri e proposte sul Regolamento Generale, sul Regolamento Didattico di Ateneo, nonche' su tutte le questioni e i regolamenti che attengono agli ordinamenti didattici universitari, al diritto allo studio e ai servizi di assistenza forniti dall'Universita'. 3. Il Senato degli studenti adotta, altresi', le regole generali da applicare presso l'Universita' per le attivita' formative di cui all'articolo 6.1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341. 4. Il Senato degli studenti si compone di cinque membri eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti ai Corsi di studio attivati presso l'Universita', tra gli studenti dei medesimi Corsi, dei quali almeno due stranieri. 5. I criteri di riparto dei membri del Senato degli studenti rispetto ai Corsi di studio attivati presso l'Universita', nonche' le modalita' di elezione, di convocazione e di funzionamento dello stesso Senato, sono stabiliti dal Regolamento Generale e dal Regolamento elettorale. 6. Il Senato degli studenti dura in carica un biennio. 7. Le modalita' di svolgimento delle sedute, di validita' e pubblicita' delle decisioni sono esplicitate nel Regolamento Generale di Ateneo o nello specifico Regolamento. 8. In caso di necessita' e di urgenza il Consiglio Accademico ed il Consiglio di Amministrazione possono adottare deliberazioni anche in mancanza del previsto parere preventivo degli studenti, che dovra', tuttavia, essere acquisito nella seduta successiva.