(Statuto-art. 29)
                              Art. 29. 
 
 
                      Il Senato degli studenti 
 
    1.  Il  Senato  degli  studenti  svolge  funzioni  di   carattere
propositivo e consultivo nei riguardi degli Organi e delle  strutture
dell'Universita', per la  cura  degli  interessi  degli  iscritti  ai
Corsi. 
    2. In particolare, il Senato  degli  studenti  esprime  pareri  e
proposte sul  Regolamento  Generale,  sul  Regolamento  Didattico  di
Ateneo, nonche' su tutte le questioni e i regolamenti  che  attengono
agli ordinamenti didattici universitari, al diritto allo studio e  ai
servizi di assistenza forniti dall'Universita'. 
    3. Il Senato degli studenti adotta, altresi', le regole  generali
da applicare presso l'Universita' per le attivita' formative  di  cui
all'articolo 6.1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
    4. Il Senato degli studenti si compone di cinque membri eletti in
misura proporzionale al numero degli  iscritti  ai  Corsi  di  studio
attivati presso l'Universita', tra gli studenti dei  medesimi  Corsi,
dei quali almeno due stranieri. 
    5. I criteri di riparto dei  membri  del  Senato  degli  studenti
rispetto ai Corsi di studio attivati presso l'Universita', nonche' le
modalita' di elezione,  di  convocazione  e  di  funzionamento  dello
stesso  Senato,  sono  stabiliti  dal  Regolamento  Generale  e   dal
Regolamento elettorale. 
    6. Il Senato degli studenti dura in carica un biennio. 
    7. Le modalita' di  svolgimento  delle  sedute,  di  validita'  e
pubblicita' delle decisioni sono esplicitate nel Regolamento Generale
di Ateneo o nello specifico Regolamento. 
    8. In caso di necessita' e di urgenza il Consiglio Accademico  ed
il Consiglio di Amministrazione possono adottare deliberazioni  anche
in mancanza  del  previsto  parere  preventivo  degli  studenti,  che
dovra', tuttavia, essere acquisito nella seduta successiva.