Art. 3. Finalita' 1. L'Universita' ha lo scopo di diffondere, con le proprie attivita' di insegnamento e di ricerca, la conoscenza della lingua, della letteratura, dell'arte, della cultura e delle istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche dell'Italia in tutte le loro forme di espressione. A tal fine aggiorna costantemente la propria azione alle mutevoli condizioni socioeconomiche del Paese ed alle sue esigenze di internazionalizzazione. 2. In modo particolare, l'Universita', cooperando anche con i Comitati italiani ed esteri della Societa' "Dante Alighieri" e con le altre istituzioni culturali italiane operanti all'estero, si propone di: a) promuovere ed agevolare scambi e confronti culturali con le civilta' che nel mondo traggono origine ed alimento dal bacino del Mediterraneo, rivolgendo una peculiare attenzione alle problematiche suscitate dagli insediamenti sul territorio italiano degli immigrati provenienti in ispecie dai Balcani, dall'Oriente e dall'Africa; b) tenere vive, con specifiche iniziative, le tradizioni linguistiche e la memoria storica del Paese d'origine presso le comunita' e le varie generazioni degli Italiani emigrati all'estero; c) tutelare e valorizzare le istanze socio-culturali delle minoranze linguistiche albanesi, grecaniche e occitane insediate sul territorio calabrese, anche mediante la loro riscoperta e diffusione presso gli oriundi, altrove trasferiti, che ad esse appartengono; d) favorire, con opportune collaborazioni nazionali e internazionali, la costituzione di poli formativi e scientifici o di centri di eccellenza nel quadro di una sempre maggiore integrazione dell'Europa con i Paesi delle rive meridionali e orientali del Mediterraneo. 3. L'Universita', contestualmente alle proprie specifiche finalita', promuove la cultura per la pace, il bene comune e l'uguaglianza tra gli uomini, senza discriminazioni di etnia, sesso, lingua, religione, credo o convinzioni politiche, nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. 4. L'Universita' promuove, ai sensi della vigente normativa, azioni positive volte a realizzare garanzie generali di pari opportunita' all'interno ed all'esterno dell'Ateneo, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'effettiva attuazione dell'uguaglianza sostanziale e quant'altro costituisca discriminazione, diretta o indiretta, legata al genere come a qualunque altro tipo di differenza. L'Universita' attua un'opera di prevenzione delle discriminazioni anche attraverso opportune politiche di genere. 5. L'Universita', nel perseguimento dei propri fini istituzionali, informa l'attivita' amministrativo-contabile e le correlate procedure ai principi di legalita', imparzialita', efficienza, efficacia, trasparenza, speditezza ed economicita', proponendosi la responsabilizzazione di tutti gli operatori nella gestione delle risorse impegnate per gli obiettivi prefissati. 6. L'Universita' cura l'istruzione universitaria nell'ambito dell'ordinamento didattico previsto dalle leggi vigenti operando, inoltre, mediante la Scuola di alta formazione per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri, Scuole di Dottorato, Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento e di aggiornamento, Master di primo e secondo livello, seminari, nonche' attivita' di orientamento, integrative e propedeutiche all'insegnamento superiore ed all'esercizio delle professioni. 7. L'Universita' istituisce apposite strutture per il controllo di qualita' della didattica, per la valorizzazione del merito, per l'attuazione di modelli innovativi, per la verifica dei risultati, per il controllo di gestione. Assicura, inoltre, l'aggiornamento della formazione del proprio personale.