Art. 30. Disposizioni comuni per le funzioni consultiva, di verifica e di disciplina 1. L'Universita' istituisce tutti gli altri Organi o Collegi che secondo le vigenti disposizioni di legge sono preposti alle funzioni di consultazione, valutazione e di disciplina, come le Commissioni paritetiche docenti-studenti, il Presidio di qualita' dell'Ateneo, il Responsabile anti-corruzione e il Responsabile della trasparenza.