Art. 31. Indirizzi comuni per le elezioni e consultazioni 1. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti relativi al funzionamento dei singoli Organi Collegiali dell'Ateneo, e, in particolare, del Regolamento per le elezioni, le presenti direttive costituiscono una anticipazione degli stessi nella fase di iniziale attuazione del presente Statuto. 2. Nella fase di prima attuazione del presente Statuto le consultazioni elettorali dallo stesso previste sono indette dal Rettore in carica e si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza. 3. Le modalita' operative riguardanti l'organizzazione dei seggi, lo svolgimento delle operazioni di voto, quelle dello scrutinio, la dichiarazione degli eletti nonche' la verbalizzazione di tutti i passaggi, sono definite dal Regolamento Generale e/o dal Regolamento elettorale; in mancanza, si provvede mediante specifico decreto rettorale. 4. La cessazione anticipata di uno dei componenti -interni o esterni- del Consiglio di Amministrazione comporta la nomina da parte del Consiglio Accademico, o di altro consesso designante, di un nuovo componente -interno o esterno- con le stesse procedure previste per l'elezione dell'intero organo, per la residua durata sino alla scadenza del mandato del Consiglio medesimo. 5. La cessazione anticipata di un rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio Accademico comporta la sostituzione per surroga. 6. Le elezioni previste dal presente Statuto sono valide se vi partecipa almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalla legge per le rappresentanze studentesche. 7. In ogni consultazione elettorale prevista dal presente Statuto, nella prima votazione, e' eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto; per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi; ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio e' valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parita', e' eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo.