(Statuto-art. 31)
                              Art. 31. 
 
 
          Indirizzi comuni per le elezioni e consultazioni 
 
    1. Nelle  more  dell'approvazione  dei  regolamenti  relativi  al
funzionamento  dei  singoli  Organi  Collegiali  dell'Ateneo,  e,  in
particolare, del Regolamento per le elezioni, le  presenti  direttive
costituiscono una anticipazione degli stessi nella fase  di  iniziale
attuazione del presente Statuto. 
    2. Nella  fase  di  prima  attuazione  del  presente  Statuto  le
consultazioni elettorali  dallo  stesso  previste  sono  indette  dal
Rettore in carica e si svolgono con il metodo del voto limitato a una
sola preferenza. 
    3. Le modalita' operative riguardanti l'organizzazione dei seggi,
lo svolgimento delle operazioni di voto, quelle dello  scrutinio,  la
dichiarazione degli eletti nonche'  la  verbalizzazione  di  tutti  i
passaggi, sono definite dal Regolamento Generale e/o dal  Regolamento
elettorale; in  mancanza,  si  provvede  mediante  specifico  decreto
rettorale. 
    4. La cessazione anticipata di  uno  dei  componenti  -interni  o
esterni- del Consiglio di Amministrazione comporta la nomina da parte
del Consiglio Accademico, o di altro consesso designante, di un nuovo
componente -interno o esterno- con le stesse procedure  previste  per
l'elezione dell'intero  organo,  per  la  residua  durata  sino  alla
scadenza del mandato del Consiglio medesimo. 
    5. La cessazione anticipata di un rappresentante  degli  studenti
in seno al Consiglio di Amministrazione ed  al  Consiglio  Accademico
comporta la sostituzione per surroga. 
    6. Le elezioni previste dal presente Statuto sono  valide  se  vi
partecipa almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto, salvo quanto
previsto dalla legge per le rappresentanze studentesche. 
    7.  In  ogni  consultazione  elettorale  prevista  dal   presente
Statuto, nella prima votazione, e'  eletto  il  candidato  che  abbia
ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto;  per  il  caso
che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad  una
seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia
ottenuto la maggioranza dei voti  validamente  espressi;  ove  nessun
candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio  tra
i due candidati che hanno riportato il maggior numero  dei  voti.  La
votazione di ballottaggio e'  valida  qualunque  sia  il  numero  dei
votanti. In caso di parita', e'  eletto  il  candidato  con  maggiore
anzianita' nel ruolo.