Art. 32. Incompatibilita' 1. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione. E' fatto divieto al Rettore, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico, del Nucleo di valutazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato unico di garanzia di far parte di organismi analoghi di altre Universita' italiane statali, non statali, telematiche o di altre entita' in conflitto di interessi con l'Ateneo. 2. Non possono assumere cariche negli Organi di Governo o Accademici i docenti che non abbiano optato per il regime a tempo pieno. 3. Le cariche di Consigliere di Amministrazione, Pro-Rettore Vicario, Componente del Consiglio Accademico, Membro del Nucleo di valutazione, Comitato unico di garanzia non possono essere cumulate.