(Statuto-art. 32)
                              Art. 32. 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Accademico e  del
Consiglio di Amministrazione di ricoprire altre cariche  accademiche,
fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Consiglio  Accademico
e al Consiglio di Amministrazione. E' fatto divieto  al  Rettore,  ai
componenti  del   Consiglio   di   Amministrazione,   del   Consiglio
Accademico, del Nucleo di valutazione, del Collegio dei revisori  dei
conti e del Comitato unico di garanzia  di  far  parte  di  organismi
analoghi  di  altre  Universita'  italiane  statali,   non   statali,
telematiche  o  di  altre  entita'  in  conflitto  di  interessi  con
l'Ateneo. 
    2. Non  possono  assumere  cariche  negli  Organi  di  Governo  o
Accademici i docenti che non abbiano optato per  il  regime  a  tempo
pieno. 
    3. Le cariche  di  Consigliere  di  Amministrazione,  Pro-Rettore
Vicario, Componente del Consiglio Accademico, Membro  del  Nucleo  di
valutazione, Comitato unico di garanzia non possono essere cumulate.