(Statuto-art. 34)
                              Art. 34. 
 
 
   Inizio Anno Accademico e decorrenza assunzione cariche elettive 
 
    1. L'anno accademico ha inizio il primo ottobre ed ha termine  il
trenta settembre dell'anno seguente. 
    2. Le cariche elettive previste dal presente statuto sono assunte
con effetto dal primo  ottobre  successivo  alle  elezioni  ed  hanno
termine il trenta settembre dell'anno prefissato di scadenza.