Art. 34. Inizio Anno Accademico e decorrenza assunzione cariche elettive 1. L'anno accademico ha inizio il primo ottobre ed ha termine il trenta settembre dell'anno seguente. 2. Le cariche elettive previste dal presente statuto sono assunte con effetto dal primo ottobre successivo alle elezioni ed hanno termine il trenta settembre dell'anno prefissato di scadenza.