Art. 35. Norme transitorie 1. Il Comitato Tecnico-organizzativo, organo straordinario di governo dell'Ateneo, restera' in carica fino alla costituzione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 9 e, comunque sia, non oltre l'anno accademico successivo alla pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, una volta esauritasi la fase dei previsti controlli ministeriali. 2. Il Comitato Ordinatore cessera' dalle sue funzioni, sostituito dal Consiglio Accademico, allorche' risulteranno assegnati all'Universita' tre professori di ruolo, di cui almeno uno di prima fascia e, comunque sia, non oltre l'anno accademico successivo alla pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, una volta esauritasi la fase dei previsti controlli ministeriali. 3. Nella fase di prima applicazione del presente Statuto - principalmente allo scopo di assicurare la continuita' dell'azione di governo dell'Ateneo, e altresi' allo scopo di consentire la piena ed immediata operativita' del costituendo Consiglio di Amministrazione, nonche' la costituzione dei nuovi Organi accademici - il mandato del Rettore in carica, al momento dell'entrata in vigore dello Statuto medesimo - individuata come sopra, ai sensi del primo comma del presente articolo, e purche' si tratti di professore ordinario, anche in quiescenza - si protrae, senza possibilita' di rinnovo, per tutta la durata del primo mandato dello stesso Consiglio di Amministrazione; in caso di anticipata cessazione vi subentra il Pro-Rettore Vicario in carica. 4. Sempre nella fase di prima attuazione del presente Statuto, non si cumulano - ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui della legge n. 240 del 2010 - i periodi di espletamento delle cariche straordinarie assunte, in via interinale, nelle more della costituzione degli ordinari Organi di Governo dell'Universita'.