(Statuto-art. 35)
                              Art. 35. 
 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. Il Comitato  Tecnico-organizzativo,  organo  straordinario  di
governo dell'Ateneo, restera' in carica fino  alla  costituzione  del
Consiglio di Amministrazione  ai  sensi  del  precedente  art.  9  e,
comunque  sia,  non   oltre   l'anno   accademico   successivo   alla
pubblicazione del presente Statuto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica, una volta  esauritasi  la  fase  dei  previsti  controlli
ministeriali. 
    2. Il Comitato Ordinatore cessera' dalle sue funzioni, sostituito
dal   Consiglio   Accademico,   allorche'   risulteranno    assegnati
all'Universita' tre professori di ruolo, di cui almeno uno  di  prima
fascia e, comunque sia, non oltre l'anno accademico  successivo  alla
pubblicazione del presente Statuto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica, una volta  esauritasi  la  fase  dei  previsti  controlli
ministeriali. 
    3. Nella fase  di  prima  applicazione  del  presente  Statuto  -
principalmente allo scopo di assicurare la continuita' dell'azione di
governo dell'Ateneo, e altresi' allo scopo di consentire la piena  ed
immediata operativita' del costituendo Consiglio di  Amministrazione,
nonche' la costituzione dei nuovi Organi accademici - il mandato  del
Rettore in carica, al momento dell'entrata in  vigore  dello  Statuto
medesimo - individuata come sopra,  ai  sensi  del  primo  comma  del
presente articolo, e purche' si tratti di professore ordinario, anche
in quiescenza - si protrae, senza possibilita' di rinnovo, per  tutta
la   durata   del   primo   mandato   dello   stesso   Consiglio   di
Amministrazione; in caso di  anticipata  cessazione  vi  subentra  il
Pro-Rettore Vicario in carica. 
    4. Sempre nella fase di prima attuazione  del  presente  Statuto,
non si cumulano - ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  sui
limiti del mandato o delle cariche di cui della legge n. 240 del 2010
- i periodi di espletamento delle cariche straordinarie  assunte,  in
via interinale, nelle more della costituzione degli  ordinari  Organi
di Governo dell'Universita'.