Art. 5. Partecipazione di soggetti esterni 1. L'Universita' promuove le attivita' culturali, sociali ed umanitarie e la collaborazione con la Societa' "Dante Alighieri" e con altre Universita' o soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, per finalita' di didattica o di ricerca, anche ai sensi dell'art. 8 della legge n. 341 del 1990 e delle altre norme vigenti in materia. 2. L'Universita' favorisce la costituzione di organismi e strutture di servizio interuniversitari, sulla base di appositi protocolli e convenzioni. Incentiva, inoltre, la partecipazione a consorzi, a societa' o ad altre forme associative, nel rispetto delle norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e di ogni altra disposizione normativa in vigore. 3. L'Universita' favorisce la costituzione di associazioni che riuniscono i soggetti appartenenti alla comunita' universitaria e di organizzazioni poste in essere da soggetti interessati allo sviluppo della stessa. La costituzione di detti organismi si informa a norme e principi dettati da apposito Regolamento. 4. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Universita' possono, nell'ambito e nei limiti della loro autonomia, collaborare per lo svolgimento delle attivita' di ricerca, formazione, consulenza, mediante apposite convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di Ateneo.