(Statuto-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                 Partecipazione di soggetti esterni 
 
    1. L'Universita' promuove  le  attivita'  culturali,  sociali  ed
umanitarie e la collaborazione con la Societa'  "Dante  Alighieri"  e
con altre Universita' o  soggetti  pubblici  e  privati,  italiani  o
stranieri, per finalita' di didattica o di ricerca,  anche  ai  sensi
dell'art. 8 della legge n. 341 del 1990 e delle altre  norme  vigenti
in materia. 
    2.  L'Universita'  favorisce  la  costituzione  di  organismi   e
strutture di  servizio  interuniversitari,  sulla  base  di  appositi
protocolli e convenzioni. Incentiva,  inoltre,  la  partecipazione  a
consorzi, a societa' o ad altre forme associative, nel rispetto delle
norme dello Statuto, dei  Regolamenti  di  Ateneo  e  di  ogni  altra
disposizione normativa in vigore. 
    3. L'Universita' favorisce la costituzione  di  associazioni  che
riuniscono i soggetti appartenenti alla comunita' universitaria e  di
organizzazioni poste in essere da soggetti interessati allo  sviluppo
della stessa. La costituzione di detti organismi si informa a norme e
principi dettati da apposito Regolamento. 
    4.  Le  strutture  didattiche,   scientifiche   e   di   servizio
dell'Universita'  possono,  nell'ambito  e  nei  limiti  della   loro
autonomia, collaborare per lo svolgimento delle attivita' di ricerca,
formazione, consulenza, mediante apposite convenzioni con istituzioni
e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto,
dal Regolamento Generale e dal Regolamento per l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita' di Ateneo.