Art. 7. Ricerca scientifica 1. L'Universita' riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo e ne promuove lo sviluppo per il tramite delle articolazioni di cui alla Parte II del presente Statuto, utilizzando contributi e risorse nazionali, internazionali e di altre istituzioni e strutture pubbliche, nonche' di enti e soggetti privati. 2. L'Universita' garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformita' ai principi universali del rispetto della vita, del bene comune, della dignita' della persona e della tutela dell'ambiente naturale e antropico. 3. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo all'attivita' di ricerca e' disciplinata dall'art. 18, comma 5, lettera e,) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle altre disposizioni in atto vigenti.