(Statuto-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                         Ricerca scientifica 
 
    1. L'Universita' riconosce il ruolo  fondamentale  della  ricerca
scientifica in ogni campo e ne promuove lo sviluppo  per  il  tramite
delle articolazioni di  cui  alla  Parte  II  del  presente  Statuto,
utilizzando contributi e risorse nazionali, internazionali e di altre
istituzioni  e  strutture  pubbliche,  nonche'  di  enti  e  soggetti
privati. 
    2. L'Universita' garantisce che  la  sperimentazione  scientifica
sia svolta in conformita' ai principi universali del  rispetto  della
vita, del bene comune, della dignita' della persona  e  della  tutela
dell'ambiente naturale e antropico. 
    3.    La    partecipazione    del     personale     docente     e
tecnico-amministrativo  all'attivita'  di  ricerca  e'   disciplinata
dall'art. 18, comma 5, lettera e,) della legge 30 dicembre  2010,  n.
240 e delle altre disposizioni in atto vigenti.