Art. 8. Risorse patrimoniali e finanziarie 1. L'Universita' e' sostenuta: a) dal Consorzio per l'Universita' per Stranieri "Dante Alighieri", costituito dal Comitato reggino della Societa' Dante Alighieri, dall'Amministrazione comunale e dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, nonche' dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, ai quali compete, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto del Consorzio medesimo, "di assicurare il funzionamento ordinario dell'Ateneo attraverso (...) erogazioni patrimoniali autonomamente determinate in relazione alle proprie risorse ed alle attivita' dell'Universita', con i vincoli posti dalla normativa vigente in materia di partecipazioni pubbliche"; b) dallo Stato, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, con i contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 e all'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo le modalita' previste dalla stessa normativa e, ove ne ricorrano i presupposti, con le risorse disposte per i piani di sviluppo del sistema universitario nazionale o erogate dalle linee di finanziamento nazionali, comunitarie e internazionali utilizzabili per i programmi e i progetti dell'Universita'; c) dalla Regione Calabria, ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 1° dicembre 1988 e successive modifiche, nonche' ai sensi della Legge Regionale n. 34 del 10 dicembre 2001 e successive modifiche (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria), in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari) e del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio). 2. Al funzionamento dell'Universita' sono, altresi', destinati contributi, tasse e diritti versati dagli studenti iscritti ai Corsi, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 3. Al mantenimento e allo sviluppo dell'Universita' possono concorrere altri Enti o Societa' e privati cittadini interessati a sostenerne le finalita' affiancando i soggetti di cui al comma 1, lettera a), anche mediante adesione al Consorzio Promotore con le modalita' dettate nel relativo Statuto.