(Statuto-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                 Risorse patrimoniali e finanziarie 
 
    1. L'Universita' e' sostenuta: 
      a)  dal  Consorzio  per  l'Universita'  per  Stranieri   "Dante
Alighieri", costituito dal  Comitato  reggino  della  Societa'  Dante
Alighieri,  dall'Amministrazione  comunale   e   dall'Amministrazione
provinciale di Reggio Calabria, nonche' dalla  Camera  di  Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di  Reggio  Calabria,  ai  quali
compete, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto del  Consorzio  medesimo,
"di assicurare  il  funzionamento  ordinario  dell'Ateneo  attraverso
(...) erogazioni patrimoniali autonomamente determinate in  relazione
alle proprie  risorse  ed  alle  attivita'  dell'Universita',  con  i
vincoli posti dalla normativa vigente in  materia  di  partecipazioni
pubbliche"; 
      b) dallo Stato, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge 30
dicembre 2010, n. 240, con i contributi di cui alla legge  29  luglio
1991, n. 243 e all'art. 5,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, secondo le  modalita'  previste  dalla  stessa
normativa e, ove ne ricorrano i presupposti, con le risorse  disposte
per i piani di sviluppo del sistema universitario nazionale o erogate
dalle linee di finanziamento nazionali, comunitarie e  internazionali
utilizzabili per i programmi e i progetti dell'Universita'; 
      c) dalla Regione Calabria, ai sensi della Legge Regionale n. 32
del 1° dicembre 1988 e successive modifiche, nonche' ai  sensi  della
Legge Regionale n. 34 del 10 dicembre  2001  e  successive  modifiche
(Norme per l'attuazione del  diritto  allo  studio  universitario  in
Calabria), in esecuzione delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  2
dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto  agli  studi  universitari),
del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (Uniformita' di  trattamento  sul  diritto
agli studi universitari) e del decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.
68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio). 
    2. Al funzionamento dell'Universita'  sono,  altresi',  destinati
contributi, tasse e diritti versati dagli studenti iscritti ai Corsi,
nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 
    3. Al  mantenimento  e  allo  sviluppo  dell'Universita'  possono
concorrere altri Enti o Societa' e privati  cittadini  interessati  a
sostenerne le finalita' affiancando i soggetti di  cui  al  comma  1,
lettera a), anche mediante adesione al  Consorzio  Promotore  con  le
modalita' dettate nel relativo Statuto.