(Statuto-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
           Il Consiglio di Amministrazione - Composizione 
 
    1. Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di  governo  e  di
gestione  economico-patrimoniale  dell'Universita'.  Ne  fanno  parte
undici componenti con diritto di voto: 
      a) otto designati,  su  proposta  del  Comitato  reggino  della
Societa' Dante Alighieri - nella qualita' di  Ente  fondatore  -  dal
Consorzio Promotore dell'Universita', di cui: cinque tra gli aderenti
alla medesima Societa' e tre  in  rappresentanza  degli  Enti,  delle
Istituzioni  o  dei   soggetti   che   contribuiscono   a   sostenere
l'Universita'; 
      b) il Rettore; 
      c)   due   componenti   facenti   parte   del   corpo   docente
dell'Universita' designati dal Rettore anche  tra  i  ricercatori,  i
collaboratori  ed  esperti  linguistici  della  Scuola  Superiore  di
Orientamento e Alta formazione  in  lingua  e  cultura  italiane  per
stranieri. 
    2. Fanno parte, altresi', del Consiglio di Amministrazione, senza
diritto  di  voto  e  senza  che  la  loro   presenza   concorra   al
raggiungimento del numero legale, ma con diritto di  intervenire  con
dichiarazioni a verbale anche su invito del Presidente: 
      a)  un  rappresentante  del  personale   tecnico-amministrativo
designato dalla RSU dell'Universita'; 
      b) uno studente in corso all'atto della nomina,  designato  dal
Senato degli studenti, con mandato biennale; 
      c)  un  rappresentante  del  Governo  nazionale  designato  dal
Ministro dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, salvo  che
non sia gia' parte del  Consiglio  di  Amministrazione  in  forza  di
quanto previsto dal comma 1; 
      d)  un   rappresentante   del   Governo   Regionale   designato
dall'Assessore  competente,  sempre  che  non  sia  gia'  parte   del
Consiglio di Amministrazione in forza di quanto previsto dal comma 1. 
    3. Gli Enti, le Istituzioni o i  soggetti  che  contribuiscono  a
sostenere l'Universita' con un contributo non inferiore, se calcolato
in termini finanziari, a  20.000,00  euro  per  esercizio,  privi  di
rappresentanza ai sensi  di  quanto  previsto  dal  primo  comma  del
presente articolo, possono designare  un  loro  rappresentante  nella
posizione e con i  poteri  di  cui  al  secondo  comma  dello  stesso
articolo. 
    4. Le previsioni di cui al secondo  comma  appena  richiamato  si
estendono anche al Collegio dei revisori dei conti e  al  Pro-Rettore
Vicario. 
    5. Tutti i componenti del  Consiglio  di  Amministrazione  aventi
diritto a voto - ad eccezione del  Rettore  il  cui  mandato  ha  una
durata di sei  anni  -  rimangono  in  carica  quattro  anni  e  sono
riconfermabili. 
    6. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante,  il  Direttore
Generale, ovvero, in  mancanza  o  in  assenza  di  quest'ultimo,  un
dipendente dell'Universita' scelto dal Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione.