Art. 9. Il Consiglio di Amministrazione - Composizione 1. Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di governo e di gestione economico-patrimoniale dell'Universita'. Ne fanno parte undici componenti con diritto di voto: a) otto designati, su proposta del Comitato reggino della Societa' Dante Alighieri - nella qualita' di Ente fondatore - dal Consorzio Promotore dell'Universita', di cui: cinque tra gli aderenti alla medesima Societa' e tre in rappresentanza degli Enti, delle Istituzioni o dei soggetti che contribuiscono a sostenere l'Universita'; b) il Rettore; c) due componenti facenti parte del corpo docente dell'Universita' designati dal Rettore anche tra i ricercatori, i collaboratori ed esperti linguistici della Scuola Superiore di Orientamento e Alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri. 2. Fanno parte, altresi', del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra al raggiungimento del numero legale, ma con diritto di intervenire con dichiarazioni a verbale anche su invito del Presidente: a) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dalla RSU dell'Universita'; b) uno studente in corso all'atto della nomina, designato dal Senato degli studenti, con mandato biennale; c) un rappresentante del Governo nazionale designato dal Ministro dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, salvo che non sia gia' parte del Consiglio di Amministrazione in forza di quanto previsto dal comma 1; d) un rappresentante del Governo Regionale designato dall'Assessore competente, sempre che non sia gia' parte del Consiglio di Amministrazione in forza di quanto previsto dal comma 1. 3. Gli Enti, le Istituzioni o i soggetti che contribuiscono a sostenere l'Universita' con un contributo non inferiore, se calcolato in termini finanziari, a 20.000,00 euro per esercizio, privi di rappresentanza ai sensi di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, possono designare un loro rappresentante nella posizione e con i poteri di cui al secondo comma dello stesso articolo. 4. Le previsioni di cui al secondo comma appena richiamato si estendono anche al Collegio dei revisori dei conti e al Pro-Rettore Vicario. 5. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione aventi diritto a voto - ad eccezione del Rettore il cui mandato ha una durata di sei anni - rimangono in carica quattro anni e sono riconfermabili. 6. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, ovvero, in mancanza o in assenza di quest'ultimo, un dipendente dell'Universita' scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.