Art. 4 
 
  Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le  ore
11 del giorno 10 dicembre 2013, esclusivamente mediante  trasmissione
telematica indirizzata alla Banca  d'Italia  tramite  Rete  Nazionale
Interbancaria (di seguito Rete), con le modalita' tecniche  stabilite
dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
Rete, si applicano le specifiche procedure di recovery previste nella
Convenzione  stipulata  tra  la  Banca  d'Italia  e   gli   operatori
richiamata all'articolo 2, primo comma, del presente decreto. 
  Le offerte risultate accolte  sono  vincolanti  ed  irrevocabili  e
danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle  operazioni  di
cessione.