IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la  Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  31  agosto
1972, n. 670, recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino  Alto
Adige" e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  1°  febbraio
1973, n. 49, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale  per
il Trentino Alto Adige: organi della  Regione  e  delle  province  di
Trento e Bolzano e funzioni regionali" e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  1°  novembre
1973, n. 691, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la regione Trentino Alto Adige concernente usi e  costumi  locali  ed
istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed
attivita'  artistiche,  culturali  ed  educative  locali  e,  per  la
provincia di Bolzano,anche con i mezzi radiotelevisivi" e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  "Nuove  norme  in
materia di diffusione radiofonica e televisiva",  ed  in  particolare
degli articoli 19 e 20 che prevedono che la  societa'  concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui,  sulla  base
di una convenzione aggiuntiva da stipularsi  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, trasmissioni  radiofoniche  e  televisive  in
lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni; 
  Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante  "Disposizioni  sulla
societa' concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo"  e
successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo"  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
"Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri"   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche"  e  successive   modificazioni   ed,   in
particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni  dei  dirigenti  di
uffici dirigenziali generali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  "Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri"; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante "Norme di principio in
materia   di   assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e    della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al  Governo  per
l'emanazione del testo unico  della  radiotelevisione"  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  "Testo  unico  dei  servizi  di  media   audiovisivi   e
radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177  e
successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con  il  quale
vengono confermate le competenze  in  materia  di  servizi  di  media
audiovisivi  e  radiofonici  attribuite  dalle  vigenti  norme   alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visti, altresi', gli articoli 45 e 49 del suddetto "Testo unico dei
servizi  di  media  audiovisivi   e   radiofonici"   che   prevedono,
rispettivamente, la definizione dei  compiti  del  servizio  pubblico
generale  radiotelevisivo  nonche'  la   disciplina   della   Rai   -
Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi
del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione
del servizio pubblico generale radiotelevisivo; 
  Visto il Contratto nazionale  di  servizio  pubblico,  relativo  al
triennio 2010 - 2012, stipulato  ai  sensi  dell'art.  45  del  sopra
citato Testo Unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai
Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro  dello
Sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed  in  particolare  l'art.  17
recante  "Iniziative   specifiche   per   la   valorizzazione   delle
istituzioni e delle culture locali"; 
  Vista la convenzione stipulata in data  28  dicembre  2009  tra  la
Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento   per
l'Informazione e l'Editoria e  la  RAI  -  Radiotelevisione  italiana
S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e  televisivi  in
lingua  tedesca  e  ladina  nella  provincia  autonoma  di   Bolzano,
approvata con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dello Sviluppo economico in data 16 aprile 2010; 
  Visto, in particolare,  l'art.  12  della  sopracitata  convenzione
secondo cui, fermo restando la durata  delle  convenzioni  fino  alla
scadenza della  concessione  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo
prevista dall'art. 49 del  citato  T.U.  della  radiotelevisione,  le
condizioni e  le  modalita'  delle  prestazioni  contrattuali  devono
essere rinegoziate ogni triennio; 
  Tenuto conto che il  suddetto  termine  per  la  rinegoziazione  e'
scaduto alla data del 31 dicembre 2012; 
  Visto l'accordo sottoscritto in  data  30  novembre  2009,  tra  lo
Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino
Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di  attuazione
del federalismo fiscale, che la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  a
decorrere dall'anno 2010, assuma, tra  l'altro,  gli  oneri  riferiti
alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede
RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo); 
  Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n.  191
(finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del  predetto  accordo
disponendo, tra l'altro,  il  concorso  finanziario  della  Provincia
autonoma di Bolzano al riequilibrio  della  finanza  pubblica,  nella
misura di 100 milioni di euro annui a decorrere  dal  2010,  mediante
l'assunzione di oneri relativi  all'esercizio  di  funzioni  statali,
anche delegate, definite d'intesa con il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze"; 
  Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art.  2  che,  per
quel che concerne le funzioni delegate  in  materia  di  trasmissioni
radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli "ulteriori  oneri
specificati mediante accordo tra il Governo [.......] e la  Provincia
Autonoma di Bolzano" e il comma 125 secondo cui "fino  all'emanazione
delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni
delegate di cui ai  commi  122,  123  e  124,  lo  Stato  continua  a
esercitare le predette funzioni  ferma  restando  l'assunzione  degli
oneri a carico delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  a
decorrere dal 1° gennaio 2010"; 
  Considerato che occorre  procedere  al  rinnovo  della  convenzione
sottoscritta il 28 dicembre  2009,  in  scadenza  alla  data  del  31
dicembre 2012; 
  Tenuto  conto  che  il  nuovo  atto   convenzionale   deve   essere
sottoscritto anche  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  che,  in
attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi  106  -  125,  della
citata legge  n.  191  del  2009,  assume  gli  oneri  relativi  alle
trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca
e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano; 
  Visto  il  prospetto  presentato   da   RAI   per   l'alimentazione
dell'offerta concernente la programmazione televisiva  e  radiofonica
per l'anno 2013 ed i relativi costi previsionali; 
  Ritenuta la necessita' di stipulare  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2013, con durata pari  a  quella  prevista  dall'art.  49,  comma  1,
dell'anzidetto "Testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e
radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177  e
successive modificazioni, l'annessa convenzione, 
  Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria,   la   RAI    -
Radiotelevisione italiana S.p.a., per la  trasmissione  di  programmi
radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina  nella  Provincia
autonoma di Bolzano stipulata in data 31 dicembre 2012; 
  Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
recante "Disposizioni urgenti in materia  tributaria  e  finanziaria"
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286
che dispone, tra l'altro, che: "Le convenzioni aggiuntive di cui agli
articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103,  sono  approvate
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di  concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze  e  delle  comunicazioni
[....].  Il  pagamento  dei  corrispettivi  e'  effettuato  nell'anno
successivo   alla   prestazione   dei   servizi    derivanti    dalle
convenzioni."; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  3  maggio
2013  con  il  quale  l'On.  Giovanni  Legnini  e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
27 maggio 2013, registrato alla Corte dei conti  in  data  24  giugno
2013 reg. n. 6 - foglio n. 30, con cui al  Sottosegretario  di  Stato
alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  On.  Giovanni  Legnini,
sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria; 
  Visto il D.P.C.M. del 5 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti
il 10 maggio 2012, Registro 4, foglio  94,  con  il  quale  il  Cons.
Ferruccio Sepe e' nominato Capo del Dipartimento per l'Informazione e
l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e titolare del
centro di responsabilita' amministrativa  n.  9  -  "informazione  ed
editoria" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e  20  della  legge  14
aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione
stipulata, in data 31 dicembre 2012, tra la Presidenza del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la  RAI
- Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione  di  programmi
radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina  nella  Provincia
autonoma di Bolzano. 
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di
competenza,  all'Ufficio  del  bilancio  e  per   il   riscontro   di
regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
Conti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 ottobre 2013 
 
                          p. Il Presidente 
                     Il Sottosegretario di Stato 
             alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
                               Legnini 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Saccomanni 
 
 
               p. Il Ministro dello sviluppo economico 
                             Catricala' 
 

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 105