IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige" e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 1973, n. 49, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige: organi della Regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali" e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1973, n. 691, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano,anche con i mezzi radiotelevisivi" e successive modificazioni; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", ed in particolare degli articoli 19 e 20 che prevedono che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni; Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante "Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo" e successive modificazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri"; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" e successive modificazioni; Visto il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti, altresi', gli articoli 45 e 49 del suddetto "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" che prevedono, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonche' la disciplina della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo; Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo Unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art. 17 recante "Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali"; Vista la convenzione stipulata in data 28 dicembre 2009 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico in data 16 aprile 2010; Visto, in particolare, l'art. 12 della sopracitata convenzione secondo cui, fermo restando la durata delle convenzioni fino alla scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista dall'art. 49 del citato T.U. della radiotelevisione, le condizioni e le modalita' delle prestazioni contrattuali devono essere rinegoziate ogni triennio; Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione e' scaduto alla data del 31 dicembre 2012; Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009, tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo); Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze"; Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli "ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo [.......] e la Provincia Autonoma di Bolzano" e il comma 125 secondo cui "fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010"; Considerato che occorre procedere al rinnovo della convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2009, in scadenza alla data del 31 dicembre 2012; Tenuto conto che il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 106 - 125, della citata legge n. 191 del 2009, assume gli oneri relativi alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano; Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2013 ed i relativi costi previsionali; Ritenuta la necessita' di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2013, con durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, dell'anzidetto "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, l'annessa convenzione, Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano stipulata in data 31 dicembre 2012; Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che dispone, tra l'altro, che: "Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni [....]. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni."; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013 con il quale l'On. Giovanni Legnini e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2013, registrato alla Corte dei conti in data 24 giugno 2013 reg. n. 6 - foglio n. 30, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Giovanni Legnini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria; Visto il D.P.C.M. del 5 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2012, Registro 4, foglio 94, con il quale il Cons. Ferruccio Sepe e' nominato Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e titolare del centro di responsabilita' amministrativa n. 9 - "informazione ed editoria" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 31 dicembre 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 2013 p. Il Presidente Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni p. Il Ministro dello sviluppo economico Catricala' Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 105