(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             CONVENZIONE 
 
per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi  in  lingua
tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano 
 
                                 TRA 
 
LA PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI   -   DIPARTIMENTO   PER
  L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, (codice fiscale  n.  00390090215),  di
  seguito denominata anche "Presidenza del Consiglio", nella  persona
  del cons. Ferruccio Sepe, capo del Dipartimento per  l'informazione
  e l'editoria 
 
LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, (codice n. fiscale 00390090215), di
seguito indicata anche come "Provincia", nella persona del dott. 
  Luis Durnwalder, nella sua qualita' di Presidente della Provincia 
 
                                  E 
 
LA RAI  -  RADIOTELEVISIONE  ITALIANA   SPA,   (codice   fiscale   n.
  06382641006), di seguito indicata anche come "Rai", con sede legale
  in Roma, nella persona della dott.ssa Anna Maria  Tarantola,  nella
  sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
                            ************* 
 
    Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante  "Nuove  norme  in
materia di diffusione radiofonica e televisiva",  ed  in  particolare
gli articoli 19 e 20 che prevedono che la societa' concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui,  sulla  base  di
una convenzione  aggiuntiva  da  stipularsi  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, trasmissioni  radiofoniche  e  televisive  in
lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano; 
    Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme  di  principio
in  materia  di  assetto  del   sistema   radiotelevisivo   e   della
Rai-Radiotelevisione italiana Spa,  nonche'  delega  al  Governo  per
l'emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione; 
    Visto il Testo Unico della Radiotelevisione, emanato con  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha
rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva  attribuite  dalle
vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
    Visto, in particolare l'art. 49 del sopracitato  Testo  Unico  in
base al quale e' affidata alla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a.
la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al
6 maggio 2016; 
    Visto il Contratto nazionale di servizio  pubblico,  relativo  al
triennio 2010-2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra  citato
Testo Unico, tra il Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  la  Rai
Radiotelevisione italiana e approvato con D.M. del 27 aprile 2011, ed
in particolare l'art. 17, comma 2 recante "Iniziative specifiche  per
la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali"; 
    Vista la convenzione stipulata in data 28 dicembre  2009  tra  la
Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento   per
l'Informazione e l'Editoria e  la  RAI  -  Radiotelevisione  italiana
S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e  televisivi  in
lingua  tedesca  e  ladina  nella  Provincia  autonoma  di   Bolzano,
approvata con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
concerto con il Ministro dell'Economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dello Sviluppo economico in data 16 aprile 2010; 
    Visto l'accordo sottoscritto in data 30  novembre  2009,  tra  lo
Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino
Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di  attuazione
del federalismo fiscale, che la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  a
decorrere dall'anno 2010, assuma, tra  l'altro,  gli  oneri  riferiti
alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede
RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo); 
    Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23  dicembre  2009,  n.
191 (finanziaria 2010) che  ha  recepito  i  contenuti  del  predetto
accordo  disponendo,  tra  l'altro,  il  concorso  finanziario  della
Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica,
nella misura di 100 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2010,
mediante l'assunzione di oneri  relativi  all'esercizio  di  funzioni
statali,  anche  delegate,  definite  d'intesa   con   il   Ministero
dell'Economia e delle finanze"; 
    Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che,  per
quel che concerne le funzioni delegate  in  materia  di  trasmissioni
radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli "ulteriori  oneri
specificati mediante accordo tra il Governo [.......] e la  Provincia
Autonoma di Bolzano" e il comma 125 secondo cui "fino  all'emanazione
delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni
delegate di cui ai  commi  122,  123  e  124,  lo  Stato  continua  a
esercitare le predette funzioni  ferma  restando  l'assunzione  degli
oneri a carico delle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  a
decorrere dal 1° gennaio 2010"; 
    Viste le deliberazioni della Giunta  provinciale  di  Bolzano  in
data 30 dicembre 2010, 19 dicembre 2011 e 26 novembre  2012,  con  le
quali sono stati formalizzati gli  adempimenti  di  natura  contabile
preordinati all'assunzione, da parte della  Provincia  stessa,  degli
oneri di servizio relativi alla convenzione per gli anni 2010, 2011 e
2012, per complessivi euro 56.200.000,00; 
    Visto che la RAI ha  rappresentato  che  i  costi  relativi  alle
prestazioni  effettuate  negli  anni   2010,   2011   e   2012   sono
rispettivamente   pari   ad   euro17.925.000,00,   18.000.000,00    e
18.160.000,00 per complessivi 54.085.000,00; 
    Vista  la  comunicazione  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri Prot. DIE 0019212 del 4 dicembre 2012 con cui quest'ultima -
in virtu' delle disposizioni sopra richiamate  -  ha  richiesto  alla
Provincia autonoma di Bolzano il versamento delle  somme  corrisposte
dalla Presidenza alla RAI a titolo di anticipazione del pagamento dei
corrispettivi per gli anni 2010 e 2011  pari  ad  euro  30.782.352,02
nonche' delle somme dovute alla RAI per l'anno 2012  per  un  importo
pari ad euro 10.313.000,00; 
    Visto il Decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 che -  a
modifica del Decreto  legislativo  del  9  ottobre  2002,  n.  231  -
recepisce la Direttiva 2001/7/UE in  tema  di  ritardi  di  pagamenti
nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese  e  Pubbliche
Amministrazioni; 
    Tenuto conto che RAI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
la Provincia autonoma di Bolzano  hanno  convenuto  di  applicare  il
principio secondo cui quest'ultima  dovra'  corrispondere  a  RAI  un
contributo  pari   al   costo   effettivamente   sostenuto   per   la
realizzazione della programmazione in lingua tedesca e ladina; 
    Considerato che occorre procedere al  rinnovo  della  convenzione
sottoscritta il 28 dicembre  2009,  in  scadenza  alla  data  del  31
dicembre 2012; 
    Tenuto  conto  che  il  nuovo  atto  convenzionale  deve   essere
sottoscritto anche  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  che,  in
attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi  106  -  125,  della
citata legge  n.  191  del  2009,  assume  gli  oneri  relativi  alle
trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca
e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano; 
    Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana Spa in  quanto
societa' concessionaria dello Stato del servizio  pubblico  nazionale
radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa,  e'  tenuta  alle
prestazioni oggetto della presente convenzione; 
    Visto  il  prospetto  presentato  da  RAI   per   l'alimentazione
dell'offerta concernente la programmazione televisiva  e  radiofonica
per l'anno 2013 ed i relativi costi previsionali; 
    Visto l'art. 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262  recante
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito
in legge 24 novembre 2006, n.  286,  art.  2,  comma  131,  il  quale
dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli  19  e  20
della legge 14 aprile 1975, n.  103  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  siano  approvate  con  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i  Ministri  dell'Economia  e
delle Finanze e delle Comunicazioni (ora dello Sviluppo economico); 
 
                         Tutto cio' premesso 
 
 
                si conviene e si stipula quanto segue 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                   Oggetto e valore delle premesse 
 
    1. Le premesse costituiscono parte integrale  e  sostanziale  del
presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza. 
    2. La RAI si impegna a continuare la produzione e  la  diffusione
delle trasmissioni radiofoniche e  televisive  in  lingua  tedesca  e
ladina per la Provincia autonoma di Bolzano nella misura di: 
    - n. 5.300 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca; 
    - n. 760 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca; 
    - n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina; 
    - n. 100 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina. 
    3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere  diffuse
anche nella Val di Fassa. 
    4. I programmi devono  avere  contenuto  informativo,  artistico,
culturale,  educativo  e  ricreativo,  in  osservanza  della  vigente
normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto  4)  dello  Statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  nonche'  delle
norme di  attuazione  approvate  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° novembre 1973, n. 691  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    5. La RAI si impegna altresi' a costituire, presso la Sede RAI di
Bolzano,   un'apposita   redazione   in   lingua   ladina    dedicata
all'attuazione delle iniziative oggetto della presente Convenzione.