Allegato CONVENZIONE per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, (codice fiscale n. 00390090215), di seguito denominata anche "Presidenza del Consiglio", nella persona del cons. Ferruccio Sepe, capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, (codice n. fiscale 00390090215), di seguito indicata anche come "Provincia", nella persona del dott. Luis Durnwalder, nella sua qualita' di Presidente della Provincia E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come "Rai", con sede legale in Roma, nella persona della dott.ssa Anna Maria Tarantola, nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione ************* Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", ed in particolare gli articoli 19 e 20 che prevedono che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l'emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione; Visto il Testo Unico della Radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto, in particolare l'art. 49 del sopracitato Testo Unico in base al quale e' affidata alla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016; Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010-2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo Unico, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con D.M. del 27 aprile 2011, ed in particolare l'art. 17, comma 2 recante "Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali"; Vista la convenzione stipulata in data 28 dicembre 2009 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico in data 16 aprile 2010; Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009, tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo); Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze"; Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli "ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo [.......] e la Provincia Autonoma di Bolzano" e il comma 125 secondo cui "fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010"; Viste le deliberazioni della Giunta provinciale di Bolzano in data 30 dicembre 2010, 19 dicembre 2011 e 26 novembre 2012, con le quali sono stati formalizzati gli adempimenti di natura contabile preordinati all'assunzione, da parte della Provincia stessa, degli oneri di servizio relativi alla convenzione per gli anni 2010, 2011 e 2012, per complessivi euro 56.200.000,00; Visto che la RAI ha rappresentato che i costi relativi alle prestazioni effettuate negli anni 2010, 2011 e 2012 sono rispettivamente pari ad euro17.925.000,00, 18.000.000,00 e 18.160.000,00 per complessivi 54.085.000,00; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. DIE 0019212 del 4 dicembre 2012 con cui quest'ultima - in virtu' delle disposizioni sopra richiamate - ha richiesto alla Provincia autonoma di Bolzano il versamento delle somme corrisposte dalla Presidenza alla RAI a titolo di anticipazione del pagamento dei corrispettivi per gli anni 2010 e 2011 pari ad euro 30.782.352,02 nonche' delle somme dovute alla RAI per l'anno 2012 per un importo pari ad euro 10.313.000,00; Visto il Decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 che - a modifica del Decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 - recepisce la Direttiva 2001/7/UE in tema di ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e Pubbliche Amministrazioni; Tenuto conto che RAI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Provincia autonoma di Bolzano hanno convenuto di applicare il principio secondo cui quest'ultima dovra' corrispondere a RAI un contributo pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione della programmazione in lingua tedesca e ladina; Considerato che occorre procedere al rinnovo della convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2009, in scadenza alla data del 31 dicembre 2012; Tenuto conto che il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 106 - 125, della citata legge n. 191 del 2009, assume gli oneri relativi alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano; Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana Spa in quanto societa' concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione; Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2013 ed i relativi costi previsionali; Visto l'art. 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Comunicazioni (ora dello Sviluppo economico); Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue Art. 1. Oggetto e valore delle premesse 1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza. 2. La RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano nella misura di: - n. 5.300 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca; - n. 760 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca; - n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina; - n. 100 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina. 3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa. 4. I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto 4) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. La RAI si impegna altresi' a costituire, presso la Sede RAI di Bolzano, un'apposita redazione in lingua ladina dedicata all'attuazione delle iniziative oggetto della presente Convenzione.