(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
                Tracciabilita' dei flussi finanziari 
 
    1. Le Parti assumono gli obblighi di  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come
modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187. 
    2. A tal fine la RAI utilizza uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste  italiane
S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva. 
    3. La RAI, entro sette giorni dall'accensione del conto  corrente
dedicato o, nel caso di conto  corrente  gia'  esistente,  dalla  sua
prima  utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  ad   una
commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi  dello  stesso
nonche' le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su  di  esso.  La  commissionaria  si  impegna,  altresi',  a
comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. 
    4. Il presente contratto si intende risolto, ai  sensi  dell'art.
7, comma 1, punto 8), del citato d.l. 12 novembre 2010,  n.  187,  in
caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire  la  piena  tracciabilita'  delle
operazioni.