Art. 16. Durata 1. Le condizioni e le modalita' di cui alla presente Convenzione saranno valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2015. 2. Le Parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalita' di cui alla precedente Convenzione fino al 6 maggio 2016, mediante scambio di comunicazioni, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo in capo alla RAI, prevista dall'art. 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177. 3. Le Parti si impegnano ad adeguare la presente Convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso della vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI.