(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
                               Durata 
 
    1. Le condizioni e le modalita' di cui alla presente  Convenzione
saranno valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2015. 
    2. Le Parti, di comune  accordo,  possono  procedere  al  rinnovo
delle  medesime  condizioni  e  modalita'  di  cui  alla   precedente
Convenzione fino al 6 maggio 2016, mediante scambio di comunicazioni,
non  oltre  la  scadenza  della  concessione  del  servizio  pubblico
generale radiotelevisivo in capo alla RAI, prevista dall'art. 49  del
Testo Unico della radiotelevisione, emanato con  Decreto  Legislativo
31 luglio 2005 n. 177. 
    3. Le Parti si impegnano ad adeguare la presente Convenzione alla
normativa sopravvenuta nel corso della vigenza ed  in  rapporto  agli
adeguamenti del contratto nazionale  di  servizio  tra  il  Ministero
delle Comunicazioni e la RAI.