(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
 
                            Esecutivita' 
 
    1. La  presente  Convenzione  viene  approvata  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la
durata di cui  al  precedente  art.  18,  diventa  esecutiva  per  la
Presidenza del Consiglio e la  Provincia  dopo  la  registrazione  da
parte del competente Organo di controllo.