Art. 19. Legge regolatrice e clausole finali 1. La presente Convenzione e' regolata dalla legge italiana. 2. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c. 3. La presente Convenzione e' redatta in tre esemplari, uno per la Presidenza del Consiglio, uno per la Provincia ed uno per la RAI. Letto, approvato e sottoscritto Per la Presidenza del Consiglio dei ministri Sepe Per la Provincia Autonoma di Bolzano Durnwalder Per la RAI - Radiotelevisione italiana Spa Tarantola