(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                              Varianti 
 
    1. Salvo quanto previsto nell'art.  1  e  fermo  restando  quanto
disposto ai successivi articoli 4  e  10,  eventuali  variazioni  nel
numero  delle  ore  di  trasmissione,  nonche'  nella   distribuzione
giornaliera dei programmi, devono essere  preventivamente  concordate
tra le parti, tenendo  conto  della  vigente  normativa  in  materia,
nonche' dello Statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige  e  delle
norme di  attuazione  approvate  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 novembre 1973,  n  691  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.