Art. 4. Modalita' di esecuzione 1. Fatta eccezione per l'anno 2013 (in cui i palinsesti sono stati consegnati alla Presidenza del Consiglio in data 21 dicembre 2012), la RAI predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno realizzate nell'anno successivo, con l'indicazione dei contenuti, delle modalita' di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da consegnare alla Presidenza del Consiglio e alla Provincia entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento. 2. La Presidenza del Consiglio e la Provincia, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunicano alla RAI le eventuali osservazioni, che la RAI valutera' acquisito anche il parere del Comitato di cui al successivo art. 10. 3. Entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno la RAI inoltra alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alla Provincia una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche nonche' dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.