(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                       Modalita' di esecuzione 
 
    1. Fatta eccezione per l'anno 2013  (in  cui  i  palinsesti  sono
stati consegnati alla Presidenza del Consiglio in  data  21  dicembre
2012), la RAI predispone lo schema di  massima  della  programmazione
delle trasmissioni radiofoniche e  televisive  in  lingua  tedesca  e
ladina,   che   verranno   realizzate   nell'anno   successivo,   con
l'indicazione dei contenuti, delle modalita' di realizzazione,  delle
reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da consegnare  alla
Presidenza del Consiglio e alla Provincia entro il  30  settembre  di
ciascun anno di riferimento. 
    2. La Presidenza del Consiglio e  la  Provincia,  entro  un  mese
dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunicano alla  RAI
le eventuali osservazioni, che la RAI valutera'  acquisito  anche  il
parere del Comitato di cui al successivo art. 10. 
    3. Entro e non oltre il  28  febbraio  di  ciascun  anno  la  RAI
inoltra  alla   Presidenza   del   Consiglio   -   Dipartimento   per
l'informazione e  l'editoria  e  alla  Provincia  una  relazione  sui
programmi  trasmessi,  contenente  la  ripartizione  delle   ore   di
trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche
nonche' dati disponibili ed aggiornati  riguardanti  l'ascolto  e  il
gradimento e  gli  orari  dei  programmi  ed  eventuali  suggerimenti
recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.