(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                       Commissione paritetica 
 
    1.  Entro  30  giorni   dalla   sottoscrizione   della   presente
Convenzione, sara' istituita un'apposita Commissione paritetica  che,
ferma restando l'autonomia editoriale della RAI, avra' il compito di: 
    a)  monitorare  l'andamento  e  lo  stato  di  attuazione   delle
attivita' oggetto del  presente  accordo,  anche  in  relazione  agli
obiettivi preventivati; 
    b)  attestare   l'effettiva   produzione   e   diffusione   delle
trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun
anno di durata della stessa e redigere un'apposita relazione; 
    c) effettuare, salvo quanto previsto nell'art. 1, valutazioni  in
merito  alla  programmazione  delle   trasmissioni   radiofoniche   e
televisive in lingua tedesca e ladina, proponendo altresi'  eventuali
variazioni nel  numero  delle  ore  di  trasmissione,  nonche'  nella
distribuzione giornaliera dei programmi, tenuto conto  della  vigente
normativa  in  materia,  nonche'  dello  Statuto  speciale   per   il
Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto
del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n 691  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    d) esprimere le proprie osservazioni in ordine alle priorita'  di
utilizzo della cassa di cui al precedente articolo istituita al  fine
di gestire ed assolvere le esigenze della Sede RAI di Bolzano; 
    e)  assicurare  un  adeguato  livello  di   servizio,   esprimere
osservazioni sul personale RAI, di lingua tedesca e ladina, impiegato
nell'adempimento delle attivita' oggetto della presente  Convenzione;
a tale scopo la RAI si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo
in termini  di  celerita'  della  tempistica  relativa  ad  eventuali
sostituzioni del medesimo. 
    2. La Commissione sara' composta da cinque  rappresentanti  della
Provincia (segnatamente, il Direttore della ripartizione provinciale,
il Direttore del servizio comunicazioni, il  Presidente  di  RAS,  un
funzionario appartenente al gruppo linguistico ladino,  il  Direttore
Generale) e da cinque rappresentanti RAI (segnatamente, il  Direttore
della Sede RAI di Bolzano, il Direttore della Direzione Coordinamento
Sedi, il Coordinatore responsabile  della  programmazione  in  lingua
tedesca, il Caporedattore della programmazione in lingua ladina ed il
Direttore della Direzione Commerciale). 
    3. Le riunioni della Commissione si terranno ogni tre mesi  e  le
spese inerenti il suo funzionamento sono a carico dei  sottoscrittori
della presente Convenzione, ciascuno per la parte inerente  i  propri
rappresentanti. 
    4.  Delle  decisioni  assunte  dalla  Commissione  a  seguito  di
ciascuna riunione, dovra' essere data comunicazione  alla  Presidenza
del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e  l'editoria,  anche
mediante l'invio di eventuale verbale o altra documentazione.