Art. 6. Commissione paritetica 1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sara' istituita un'apposita Commissione paritetica che, ferma restando l'autonomia editoriale della RAI, avra' il compito di: a) monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attivita' oggetto del presente accordo, anche in relazione agli obiettivi preventivati; b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa e redigere un'apposita relazione; c) effettuare, salvo quanto previsto nell'art. 1, valutazioni in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, proponendo altresi' eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonche' nella distribuzione giornaliera dei programmi, tenuto conto della vigente normativa in materia, nonche' dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n 691 e successive modificazioni ed integrazioni; d) esprimere le proprie osservazioni in ordine alle priorita' di utilizzo della cassa di cui al precedente articolo istituita al fine di gestire ed assolvere le esigenze della Sede RAI di Bolzano; e) assicurare un adeguato livello di servizio, esprimere osservazioni sul personale RAI, di lingua tedesca e ladina, impiegato nell'adempimento delle attivita' oggetto della presente Convenzione; a tale scopo la RAI si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerita' della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del medesimo. 2. La Commissione sara' composta da cinque rappresentanti della Provincia (segnatamente, il Direttore della ripartizione provinciale, il Direttore del servizio comunicazioni, il Presidente di RAS, un funzionario appartenente al gruppo linguistico ladino, il Direttore Generale) e da cinque rappresentanti RAI (segnatamente, il Direttore della Sede RAI di Bolzano, il Direttore della Direzione Coordinamento Sedi, il Coordinatore responsabile della programmazione in lingua tedesca, il Caporedattore della programmazione in lingua ladina ed il Direttore della Direzione Commerciale). 3. Le riunioni della Commissione si terranno ogni tre mesi e le spese inerenti il suo funzionamento sono a carico dei sottoscrittori della presente Convenzione, ciascuno per la parte inerente i propri rappresentanti. 4. Delle decisioni assunte dalla Commissione a seguito di ciascuna riunione, dovra' essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, anche mediante l'invio di eventuale verbale o altra documentazione.