(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                            Corrispettivo 
 
    1. A seguito della sottoscrizione della presente  Convenzione  la
Provincia autonoma di Bolzano versa all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi e per gli effetti di cui al  combinato  disposto  dell'art.  2,
comma 123, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  e  del  punto  5
dell'accordo sottoscritto  in  data  30  novembre  2009  in  premessa
richiamato, la somma di euro 30.782.352,02 per gli anni 2010 e  2011,
e per l'anno 2012 la somma pari  ad  euro  10.313.000,00,  giusta  la
segnalazione  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  prot.  DIE  0019212
P-4.4.13 del 4 dicembre 2012. 
    2. Per le prestazioni effettuate da  RAI  nell'anno  2012  e  non
coperte dall'importo di cui al precedente comma per un importo pari a
euro 8.572.360,00 inclusa IVA, la Provincia autonoma di Bolzano e RAI
provvederanno con un accordo successivo. 
    3. A decorrere dall'anno 2013, la Provincia  versa  alla  RAI,  a
titolo di copertura degli  oneri  riferiti  alla  produzione  e  alla
diffusione delle trasmissioni radiofoniche  e  televisive  in  lingua
tedesca e ladina di cui all'art. 1, un corrispettivo  bloccato  annuo
pari ad euro 20.000.000,00 inclusa IVA di legge. 
    4. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato - in ottemperanza
al Decreto legislativo del 9 novembre 2012 n. 192 - entro 30 gg dalla
data di ricezione delle fatture posticipate annue  emesse  dalla  RAI
alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  corredate  di  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta',  sottoscritte  da  un  procuratore
all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione
delle ore trasmesse, nonche' di relazioni di  sintesi  relative  alle
programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento.  Copia
della  predetta  documentazione  e'  inviata  dalla  RAI  anche  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le fatture non potranno essere
emesse da RAI in epoca  antecedente  la  verifica  della  conformita'
delle prestazioni di cui al successivo comma 5 del presente articolo. 
    5. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini
di  cui  alla  normativa  vigente   -   il   competente   Ispettorato
territoriale del Dipartimento  per  le  Comunicazioni  del  Ministero
dello Sviluppo Economico fa  pervenire  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e all'Ufficio territoriale di Governo,  la  dichiarazione  attestante
l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla  presente  convenzione,
in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.