Art. 7. Corrispettivo 1. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione la Provincia autonoma di Bolzano versa all'entrata del bilancio dello Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del punto 5 dell'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009 in premessa richiamato, la somma di euro 30.782.352,02 per gli anni 2010 e 2011, e per l'anno 2012 la somma pari ad euro 10.313.000,00, giusta la segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria prot. DIE 0019212 P-4.4.13 del 4 dicembre 2012. 2. Per le prestazioni effettuate da RAI nell'anno 2012 e non coperte dall'importo di cui al precedente comma per un importo pari a euro 8.572.360,00 inclusa IVA, la Provincia autonoma di Bolzano e RAI provvederanno con un accordo successivo. 3. A decorrere dall'anno 2013, la Provincia versa alla RAI, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina di cui all'art. 1, un corrispettivo bloccato annuo pari ad euro 20.000.000,00 inclusa IVA di legge. 4. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato - in ottemperanza al Decreto legislativo del 9 novembre 2012 n. 192 - entro 30 gg dalla data di ricezione delle fatture posticipate annue emesse dalla RAI alla Provincia autonoma di Bolzano, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione delle ore trasmesse, nonche' di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento. Copia della predetta documentazione e' inviata dalla RAI anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le fatture non potranno essere emesse da RAI in epoca antecedente la verifica della conformita' delle prestazioni di cui al successivo comma 5 del presente articolo. 5. Ai fini del pagamento dei suddetti corrispettivi - nei termini di cui alla normativa vigente - il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fa pervenire alla Provincia autonoma di Bolzano e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Ufficio territoriale di Governo, la dichiarazione attestante l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.