(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                                Cassa 
 
    1. Una quota parte del corrispettivo annuale di cui al precedente
art. 7, in via sperimentale per un importo massimo di euro 200.000,00
(duecentomila/00), sara' impiegato dalla RAI per  la  gestione  delle
spese di carattere ordinario della Sede RAI di Bolzano, con lo  scopo
di aumentare il tasso di funzionalita', efficienza e rendimento delle
strutture dedicate alla trasmissione dei programmi in lingua  tedesca
e ladina.