Art. 8. Cassa 1. Una quota parte del corrispettivo annuale di cui al precedente art. 7, in via sperimentale per un importo massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), sara' impiegato dalla RAI per la gestione delle spese di carattere ordinario della Sede RAI di Bolzano, con lo scopo di aumentare il tasso di funzionalita', efficienza e rendimento delle strutture dedicate alla trasmissione dei programmi in lingua tedesca e ladina.