Art. 9. Detrazioni e penalita' 1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, la fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dall'art. 7, comma 2, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. l della presente convenzione, secondo i seguenti parametri: - euro 942,02 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca; - euro 16.245,15 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca; - euro 1.812,76 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina; - euro 20.143,88 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina. 2. Superato il 10% delle ore non trasmesse vengono altresi' applicate le seguenti penali, salvo maggior danno: a) euro 516,46 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, primo comma, oltre il termine previsto dal medesimo articolo; b) euro 516,46 per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive; c) euro 5.164,57 per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive. 3. Tale ridotto adempimento non genera responsabilita', ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto. 4. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera la RAI da eventuale responsabilita' verso i terzi. 5. Il pagamento delle penalita' suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al precedente art. 7. 6. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore annuo non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 1), la Provincia e la Presidenza possono, previa notifica, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.