(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
                       Detrazioni e penalita' 
 
    1. In  caso  di  inadempienza  della  RAI  nell'espletamento  dei
servizi previsti, non dovuta a cause di forza  maggiore,  la  fattura
deve contenere, in  detrazione  dal  corrispettivo  globale  previsto
dall'art. 7, comma 2, il valore dell'eventuale diminuzione del numero
di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore  indicate
dall'art. l della presente convenzione, secondo i seguenti parametri: 
    - euro 942,02 per ciascuna ora  di  trasmissione  radiofonica  in
lingua tedesca; 
    - euro 16.245,15 per ciascuna ora di trasmissione  televisiva  in
lingua tedesca; 
    - euro 1.812,76 per ciascuna ora di trasmissione  radiofonica  in
lingua ladina; 
    - euro 20.143,88 per ciascuna ora di trasmissione  televisiva  in
lingua ladina. 
    2. Superato il 10%  delle  ore  non  trasmesse  vengono  altresi'
applicate le seguenti penali, salvo maggior danno: 
    a) euro 516,46 per ciascun giorno di ritardo nella  consegna  del
palinsesto dei programmi radiotelevisivi di  cui  all'art.  4,  primo
comma, oltre il termine previsto dal medesimo articolo; 
    b) euro 516,46 per  ciascuna  ora  non  trasmessa  dei  programmi
radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di  ore
non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al  10%  del  numero
delle ore complessive; 
    c) euro 5.164,57 per ciascuna ora  non  trasmessa  dei  programmi
televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero  di  ore
non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al  10%  del  numero
delle ore complessive. 
    3.  Tale  ridotto  adempimento  non  genera  responsabilita',  ma
soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato  da
giustificate esigenze di modifica del palinsesto. 
    4. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera  la  RAI  da
eventuale responsabilita' verso i terzi. 
    5. Il pagamento delle penalita' suindicate deve essere effettuato
entro un mese dalla relativa richiesta della  committente.  Trascorso
tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente  dal
corrispettivo di cui al precedente art. 7. 
    6. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore annuo non
inferiore al  50%  delle  ore  complessive  di  trasmissione  di  cui
all'art. 1), la Provincia e la Presidenza possono,  previa  notifica,
disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.