IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante "Statuto speciale per la Valle d'Aosta"; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante "Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia"; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che, nel disciplinare, rispettivamente, le prestazioni cui e' tenuta la societa' concessionaria nonche' i corrispettivi dovuti alla societa' stessa per gli adempimenti di cui al citato art. 19 prevedono, tra l'altro, che "la societa' concessionaria" effettui, sulla base di una "convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato", "trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonche' radiofonici in lingua italiana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e ... in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta"; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni; Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante "Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo" e successive modificazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri"; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" e successive modificazioni; Visto il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visti, altresi', gli articoli 45 e 49 del suddetto "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" che prevedono, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonche' la disciplina della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo; Vista la convenzione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e la RAI Radiotelevisione italiana Spa. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonche' radiofonici in lingua italiana, per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, stipulata il 28 dicembre 2009 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, in data 16 aprile 2010; Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa., per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta, stipulata il 28 dicembre 2009 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, in data 16 aprile 2010; Visto, in particolare, l'art. 12 delle sopracitate convenzioni secondo cui, fermo restando la durata delle convenzioni fino alla scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista dall'art. 49 del citato T.U. della radiotelevisione, le condizioni e le modalita' delle prestazioni contrattuali devono essere rinegoziate ogni triennio; Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione e' scaduto alla data del 31 dicembre 2012; Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed in particolare l'art. 17 recante "Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali" che prevede, tra l'altro, che "la Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive [....] in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia" e che "sulla base di apposita convenzione Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia"; Ritenuta la necessita' di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2013, con durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, dell'anzidetto "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, l'annessa convenzione; Vista la nota con la quale la RAI - Radiotelevisione Italiana Spa ha rappresentato che - al fine di contemperare il diritto costituzionalmente garantito di tutela delle minoranze linguistiche con l'esigenza della RAI di non porre esclusivamente a proprio carico l'onere economico dei costi necessari a sostenere l'offerta di un servizio pubblico per sua natura non remunerativo - sarebbe auspicabile che lo stanziamento dei fondi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri avesse una previsione triennale, estensibile al termine della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo in capo alla Rai previsto dall'art. 49 del testo unico della Radiotelevisione, con un importo predefinito per l'intera durata negoziale tale da consentire alla RAI di predisporre, con le tempistiche necessarie, una programmazione adeguata dei palinsesti; Vista la nota in data 10 dicembre 2012 al Segretario Generale con la quale, al fine di assicurare la continuita' dei servizi a tutela delle minoranze linguistiche e in considerazione del fatto che sia la produzione dei programmi che l'acquisto di diritti televisivi richiedono una programmazione per un periodo piu' lungo del singolo anno, e' stata richiesto di autorizzare l'assunzione di impegni pluriennali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regolamento di contabilita' della Presidenza del Consiglio; Vista l'autorizzazione del Segretario Generale annotata in calce alla predetta nota; Visto il D.P.C.M. del 14 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2013; Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2013 ed i relativi costi previsionali; Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena e francese, nonche' radiofonici in lingua italiana e friulana nelle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, stipulata in data 31 dicembre 2012; Considerato che l'anzidetta convenzione prevede all'art. 7, commi 1 e 2: un corrispettivo definito, per il triennio 2013 - 2015, nella misura di euro 11.600.000,00 annui compresa IVA di legge per le trasmissioni in Friuli Venezia Giulia, oltre un importo annuo pari ad euro 200.000,00, compresa IVA di legge, per le trasmissioni radiofoniche in friulano; un corrispettivo definito, per il triennio 2013 - 2015, nella misura di euro 2.200.000,00 annui compresa IVA di legge per le trasmissioni in Valle d'Aosta; Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che dispone, tra l'altro, che: "Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni [....]. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni."; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3/5/2013 con il quale l'On. Giovanni Legnini e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2013, registrato alla Corte dei conti in data 24 giugno 2013 reg. n. 6 - foglio n. 30, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, On. Giovanni Legnini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria; Visto il D.P.C.M. del 5 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2012, Registro 4, foglio 94, con il quale il Cons. Ferruccio Sepe e' nominato Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e titolare del centro di responsabilita' amministrativa n. 9 - "informazione ed editoria" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 31 dicembre 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonche' radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia. 2. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 2013 p. Il Presidente il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni p. Il Ministro dello sviluppo economico Catricala' Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 104