Allegato CONVENZIONE per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana e friulana nella regione Friuli Venezia Giulia tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche "Presidenza del Consiglio", nella persona del cons. Ferruccio Sepe, capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana Spa (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come "Rai", con sede legale in Roma, nella persona della dott.ssa Anna Maria Tarantola, nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI Radiotelevisione italiana Spa quale societa' concessionaria dello Stato, tra l'altro, per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive a favore delle minoranze linguistiche nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nella Regione autonoma Valle d'Aosta, attraverso apposite convenzioni aggiuntive; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione; Visto il testo unico della Radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana Spa e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011; Visto, in particolare, l'art. 17, comma 2, secondo cui "La Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche cosi' come previsto dalla Legge 14 aprile 1975 n. 103, e si impegna comunque ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Sulla base di apposita convenzione Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia"; Considerato che l'art. 49 del medesimo Testo Unico affida alla Rai - Radiotelevisione italiana Spa la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016; Vista la convenzione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e la RAI Radiotelevisione italiana Spa. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonche' radiofonici in lingua italiana, per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, stipulata il 28 dicembre 2009 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, in data 16 aprile 2010; Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa., per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta, stipulata il 28 dicembre 2009 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, in data 16 aprile 2010; Visto, in particolare, l'art. 12 delle sopracitate convenzioni secondo cui, ferma restando la durata delle convenzioni fino alla scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista dall'art. 49 del citato T.U. della radiotelevisione, le condizioni e le modalita' delle prestazioni contrattuali devono essere rinegoziate ogni triennio; Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione scade alla data del 31 dicembre 2012; Considerato, pertanto, che occorre procedere alla stipula di nuovi atti convenzionali tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI- Radiotelevisione italiana Spa, per la trasmissione dei programmi radiofonici e televisivi sopra indicati a tutela delle minoranze linguistiche; Vista la nota con la quale la RAI - Radiotelevisione Italiana Spa ha rappresentato che - al fine di contemperare il diritto costituzionalmente garantito di tutela delle minoranze linguistiche con l'esigenza della RAI di non porre esclusivamente a proprio carico l'onere economico dei costi necessari a sostenere l'offerta di un servizio pubblico per sua natura non remunerativo - sarebbe auspicabile che lo stanziamento dei fondi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri avesse una previsione triennale, estensibile al termine della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo in capo alla Rai previsto dall'art. 49 del Testo Unico della Radiotelevisione, con un importo predefinito per l'intera durata negoziale tale da consentire alla RAI di predisporre, con le tempistiche necessarie, una programmazione adeguata dei palinsesti; Vista la nota in data 10 dicembre 2012 al Segretario Generale con la quale, al fine di assicurare la continuita' dei servizi a tutela delle minoranze linguistiche e in considerazione del fatto che sia la produzione dei programmi che l'acquisto di diritti televisivi richiedono una programmazione per un periodo piu' lungo del singolo anno, e' stato richiesto di autorizzare l'assunzione di impegni pluriennali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regolamento di contabilita' della Presidenza del Consiglio; Vista l'autorizzazione del Segretario Generale annotata in calce alla predetta nota; Ritenuto - in considerazione della medesima finalita' sottesa alle due convenzioni, della sostanziale omogeneita' delle prestazioni nonche' ai fini di una razionalizzazione nell'impiego delle risorse complessivamente destinate alla concessionaria pubblica per la tutela delle minoranze linguistiche - di addivenire alla stipula di un unico atto convenzionale che disciplini condizioni e modalita' delle prestazioni relative alla produzione e diffusione di trasmissioni in lingua francese e slovena, nonche' in italiano e friulano nelle Regioni della Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia; Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana Spa in quanto societa' concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione; Visti i prospetti presentati dalla RAI Radiotelevisione italiana Spa. per l'alimentazione dell'offerta concernente le suddette programmazioni televisive e radiofoniche, per l'anno 2013, con i relativi costi previsionali; Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 che - a modifica del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 - recepisce la Direttiva 2001/7/UE in tema di ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e Pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue Art. 1. Valore delle premesse e oggetto della convenzione 1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza. 2. La convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche presenti nelle Regioni Autonome del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, secondo quanto indicato nel successivo art. 2.