(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             CONVENZIONE 
 
per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi  in  lingua
francese nella regione Valle d'Aosta e in lingua slovena, italiana  e
friulana nella regione Friuli Venezia Giulia 
 
                                 tra 
 
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -   Dipartimento   per
l'informazione e  l'editoria  (codice  fiscale  n.  80188230587),  di
seguito denominata anche "Presidenza del  Consiglio",  nella  persona
del cons. Ferruccio Sepe, capo del Dipartimento per l'informazione  e
l'editoria 
 
                                  e 
 
la  RAI  -  Radiotelevisione  Italiana   Spa   (codice   fiscale   n.
06382641006), di seguito indicata anche come "Rai", con  sede  legale
in Roma, nella persona della dott.ssa Anna Maria Tarantola, nella sua
qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
    Premesso  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli
19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103 e successive  modificazioni
e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini  istituzionali,
si avvale della RAI  Radiotelevisione  italiana  Spa  quale  societa'
concessionaria dello  Stato,  tra  l'altro,  per  l'effettuazione  di
trasmissioni radiofoniche  e  televisive  a  favore  delle  minoranze
linguistiche nella Regione Autonoma Friuli  Venezia  Giulia  e  nella
Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  attraverso  apposite  convenzioni
aggiuntive; 
    Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme  di  principio
in  materia  di  assetto  del   sistema   radiotelevisivo   e   della
Rai-Radiotelevisione italiana Spa,  nonche'  delega  al  Governo  per
l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione; 
    Visto il testo unico della Radiotelevisione, emanato con  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
    Visto il Contratto nazionale di servizio  pubblico,  relativo  al
triennio 2010 - 2012, stipulato  ai  sensi  dell'art.  45  del  sopra
citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai
Radiotelevisione italiana Spa e approvato con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico del 27 aprile 2011; 
    Visto, in particolare, l'art. 17, comma 2, secondo  cui  "La  Rai
effettua, per conto della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e
sulla  base  di  apposite  convenzioni,  servizi  per  le   minoranze
culturali e linguistiche cosi' come previsto dalla  Legge  14  aprile
1975 n. 103, e si impegna comunque ad assicurare  una  programmazione
rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle
zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui  sopra,
la  Rai  si  impegna  in  particolare  ad   effettuare   trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la  Provincia  autonoma  di
Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in
lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia  Giulia.  Sulla
base  di  apposita  convenzione  Rai   si   impegna   ad   effettuare
trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione  autonoma
Friuli Venezia Giulia"; 
    Considerato che l'art. 49 del medesimo Testo  Unico  affida  alla
Rai - Radiotelevisione  italiana  Spa  la  concessione  del  servizio
pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016; 
    Vista  la  convenzione,  tra  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria -  e  la  RAI
Radiotelevisione italiana  Spa.  per  la  trasmissione  di  programmi
radiofonici e televisivi in lingua slovena,  nonche'  radiofonici  in
lingua italiana, per  la  Regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,
stipulata il 28 dicembre 2009 ed approvata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico,  in  data  16
aprile 2010; 
    Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri
-  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  e   la   RAI   -
Radiotelevisione italiana Spa.,  per  le  trasmissioni  di  programmi
radiofonici e televisivi in lingua francese per la  Regione  autonoma
Valle d'Aosta, stipulata il 28 dicembre 2009 ed approvata con decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  dello  sviluppo
economico, in data 16 aprile 2010; 
    Visto, in particolare, l'art. 12  delle  sopracitate  convenzioni
secondo cui, ferma restando la durata  delle  convenzioni  fino  alla
scadenza della  concessione  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo
prevista dall'art. 49 del  citato  T.U.  della  radiotelevisione,  le
condizioni e  le  modalita'  delle  prestazioni  contrattuali  devono
essere rinegoziate ogni triennio; 
    Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione  scade
alla data del 31 dicembre 2012; 
    Considerato, pertanto, che  occorre  procedere  alla  stipula  di
nuovi atti convenzionali tra la Presidenza del Consiglio dei ministri
-  Dipartimento  per  l'informazione   e   l'editoria   e   la   RAI-
Radiotelevisione italiana Spa,  per  la  trasmissione  dei  programmi
radiofonici e televisivi sopra  indicati  a  tutela  delle  minoranze
linguistiche; 
    Vista la nota con la quale la RAI - Radiotelevisione Italiana Spa
ha  rappresentato  che  -  al  fine  di   contemperare   il   diritto
costituzionalmente garantito di tutela delle  minoranze  linguistiche
con l'esigenza della RAI di non porre esclusivamente a proprio carico
l'onere economico dei costi necessari a  sostenere  l'offerta  di  un
servizio  pubblico  per  sua  natura  non  remunerativo   -   sarebbe
auspicabile che lo stanziamento dei fondi da parte  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  avesse   una   previsione   triennale,
estensibile  al  termine  della  concessione  del  servizio  pubblico
generale radiotelevisivo in capo alla Rai previsto dall'art.  49  del
Testo Unico della Radiotelevisione, con un  importo  predefinito  per
l'intera durata negoziale tale da consentire alla RAI di predisporre,
con  le  tempistiche  necessarie,  una  programmazione  adeguata  dei
palinsesti; 
    Vista la nota in data 10 dicembre 2012 al Segretario Generale con
la quale, al fine di assicurare la continuita' dei servizi  a  tutela
delle minoranze linguistiche e in considerazione del fatto che sia la
produzione  dei  programmi  che  l'acquisto  di  diritti   televisivi
richiedono una programmazione per un periodo piu' lungo  del  singolo
anno, e' stato  richiesto  di  autorizzare  l'assunzione  di  impegni
pluriennali, ai sensi dell'art.  19,  comma  4,  del  regolamento  di
contabilita' della Presidenza del Consiglio; 
    Vista l'autorizzazione del Segretario Generale annotata in  calce
alla predetta nota; 
    Ritenuto - in considerazione  della  medesima  finalita'  sottesa
alle due convenzioni, della sostanziale omogeneita' delle prestazioni
nonche' ai fini di una razionalizzazione nell'impiego  delle  risorse
complessivamente destinate alla concessionaria pubblica per la tutela
delle minoranze linguistiche - di addivenire alla stipula di un unico
atto  convenzionale  che  disciplini  condizioni  e  modalita'  delle
prestazioni relative alla produzione e diffusione di trasmissioni  in
lingua francese e slovena,  nonche'  in  italiano  e  friulano  nelle
Regioni della Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia; 
    Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana Spa in  quanto
societa' concessionaria dello Stato del servizio  pubblico  nazionale
radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa,  e'  tenuta  alle
prestazioni oggetto della presente convenzione; 
    Visti i prospetti presentati dalla RAI Radiotelevisione  italiana
Spa.  per  l'alimentazione  dell'offerta  concernente   le   suddette
programmazioni televisive e radiofoniche,  per  l'anno  2013,  con  i
relativi costi previsionali; 
    Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2012, n. 192 che -  a
modifica del decreto  legislativo  del  9  ottobre  2002,  n.  231  -
recepisce la Direttiva 2001/7/UE in  tema  di  ritardi  di  pagamenti
nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese  e  Pubbliche
amministrazioni; 
    Visto l'art. 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262  recante
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito
in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 2, comma 131, il quale dispone
che le convenzioni aggiuntive di cui agli  articoli  19  e  20  della
legge  14  aprile  1975,  n.103   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni,  siano  approvate  con  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e dello sviluppo economico; 
 
      Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
          Valore delle premesse e oggetto della convenzione 
 
    1. Le premesse costituiscono parte integrale  e  sostanziale  del
presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza. 
    2. La convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione  delle
trasmissioni radiofoniche  e  televisive  a  tutela  delle  minoranze
linguistiche presenti  nelle  Regioni  Autonome  del  Friuli  Venezia
Giulia e della Valle d'Aosta, secondo quanto indicato nel  successivo
art. 2.