Art. 10. Tracciabilita' dei flussi finanziari 1. Le parti assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187. 2. A tal fine la RAI utilizza uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva. 3.La RAI, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente gia' esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonche' le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La commissionaria si impegna, altresi', a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. 4. Il presente contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto 8), del citato d.l. 12 novembre 2010, n. 187, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.